Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1994

Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/1994
Data di deposito
25 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:346

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993
  • telegramma del Prefetto del 18 dicembre 1993

Parametri

  • legge n. 203 del 12 luglio 1991
  • art. 15, decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991
  • art. 130, Costituzione
  • art. 49, legge n. 142 del 8 giugno 1990

Massime

Massima n. 20758

I consorzi di bonifica sono privi delle connotazioni proprie degli "enti locali" cui ha riguardo l'art. 130 Cost., e non sono quindi sottoponibili al potere prefettizio di richiedere il controllo preventivo di legittimita' sulle deliberazioni a contenuto contrattuale adottate dagli enti indicati nell'art. 49 della l. n. 142 del 1990, il quale ultimo si riferisce ai soli consorzi che, in quanto costituiti fra Comuni e Province, sono qualificabili come enti locali ai fini dell'art. 130 Cost.. Non spetta, pertanto, al prefetto richiedere - ai sensi dell'art. 15, l. 12 luglio 1991, n. 203 (di conversione del d.l. n. 152 del 1991) - che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni relative alle materie di cui al comma secondo, lett. a), dell'art. 45, l. 8 giugno 1990, n. 142, adottate dai consorzi di bonifica; e vanno, conseguentemente, annullati - nella parte relativa - la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993 ed il telegramma del prefetto di Gorizia indirizzato, il 18 dicembre 1993, al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina e, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia. - Nel senso che la categoria degli "enti locali" va identificata in base agli elementi della territorialita' e della rappresentativita' (diretta o indiretta) degli interessi comunitari, v. S. n. 164/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al prefetto richiedere - ai sensi dell'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203, (di conversione del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152) - che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma secondo, lett. a), dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottate dai consorzi di bonifica e conseguentemente annulla, nella parte relativa, la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993 ed il telegramma del prefetto di Gorizia indirizzato, il 18 dicembre 1993, al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina e, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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