Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:346
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993
- telegramma del Prefetto del 18 dicembre 1993
Parametri
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
- art. 15, decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991
- art. 130, Costituzione
- art. 49, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Massime
Massima n. 20758
I consorzi di bonifica sono privi delle connotazioni proprie degli "enti locali" cui ha riguardo l'art. 130 Cost., e non sono quindi sottoponibili al potere prefettizio di richiedere il controllo preventivo di legittimita' sulle deliberazioni a contenuto contrattuale adottate dagli enti indicati nell'art. 49 della l. n. 142 del 1990, il quale ultimo si riferisce ai soli consorzi che, in quanto costituiti fra Comuni e Province, sono qualificabili come enti locali ai fini dell'art. 130 Cost.. Non spetta, pertanto, al prefetto richiedere - ai sensi dell'art. 15, l. 12 luglio 1991, n. 203 (di conversione del d.l. n. 152 del 1991) - che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni relative alle materie di cui al comma secondo, lett. a), dell'art. 45, l. 8 giugno 1990, n. 142, adottate dai consorzi di bonifica; e vanno, conseguentemente, annullati - nella parte relativa - la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993 ed il telegramma del prefetto di Gorizia indirizzato, il 18 dicembre 1993, al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina e, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia. - Nel senso che la categoria degli "enti locali" va identificata in base agli elementi della territorialita' e della rappresentativita' (diretta o indiretta) degli interessi comunitari, v. S. n. 164/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al prefetto richiedere - ai sensi dell'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203, (di conversione del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152) - che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma secondo, lett. a), dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottate dai consorzi di bonifica e conseguentemente annulla, nella parte relativa, la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993 ed il telegramma del prefetto di Gorizia indirizzato, il 18 dicembre 1993, al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina e, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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