Corte costituzionale
Sentenza n. 307/1994
Corte cost., sent. 15 luglio 1994, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/1994
- Data di deposito
- 15 luglio 1994
- Data di decisione
- 6 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:307
Norme oggetto del giudizio
- decreto interministeriale n. 519 del 15 ottobre 1993
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, n. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 597 del 12 agosto 1982
- art. 2, comma 4, decreto legge n. 390 del 30 giugno 1982
- art. 1, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 20898
Riguardo ai conflitti di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al regolamento, emanato con decreto dei ministri dell'industria, del lavoro e della sanita' 15 ottobre 1993, n. 519, per il motivo, fra gli altri, che il provvedimento impugnato, essendo privo del fondamento legislativo specifico richiesto dall'art. 17, comma 3, legge n. 400 del 1988, sarebbe stato adottato in contrasto con il principio di legalita' sostanziale, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in ordine a tale motivo, dall'Avvocatura di Stato, in base all'assunto che con esso non si prospetterebbe un profilo di competenza che e' il solo censurabile in un conflitto di attribuzione. Tutte le questioni proposte con i ricorsi delle Province, infatti, denunciando l'illegittimita' del decreto interministeriale, censurano in realta' l'invasione di competenze, il che, qualunque sia la formula adoperata, e' sufficiente a far ritenere i conflitti ammissibili. - Cfr. S. n. 338/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20899
Nel conflitto di attribuzione tra Stato e regioni (e province autonome) l'insussistenza della lesione, anche solo potenziale, di competenze della parte ricorrente fa venir meno il presupposto necessario per l'ammissibilita' del conflitto stesso. Tale principio, piu' volte affermato dalla Corte, trova applicazione nel giudizio sui conflitti di attribuzione sollevati dalle Province di Trento e di Bolzano, in relazione al regolamento, emanato con decreto 15 ottobre 1993, n. 519, dei Ministri dell'industria, lavoro, previdenza sociale e sanita', recante l'autorizzazione all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ad esercitare attivita' omologative di primo e nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche. Atteso che il provvedimento impugnato, in quanto semplice atto di autoorganizzazione privo di portata innovativa sul piano delle funzioni, non arreca alcuna modifica alla ripartizione di competenze fra Stato e regioni (e province autonome) in materia di omologazione e collaudo degli impianti per la protezione dalla scariche atmosferiche, quale in precedenza disciplinata e quale definita a seguito della individuazione dei rispettivi ambiti di attribuzione, effettuata dalla Corte con le sent. nn. 74 del 1987, 329 del 1988 e 233 del 1992, cui, nel caso, deve farsi riferimento. (Inammissibilita' dei conflitti proposti, in relazione al citato decreto interministeriale, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 12 e il 14 febbraio 1994). - V. S. nn. 74/1987, 329/1988 e 233/1992, gia' citate nel testo. Su altri casi di inammissibilita' di conflitti di attribuzione per difetto del presupposto della potenziale invasivita' dei provvedimenti impugnati sulle competenze regionali, v. S. nn. 157/1991 e 262/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità 15 ottobre 1993 n. 519 (Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche) proposti dalle province autonome di Bolzano e di Trento rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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