Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1994

Corte cost., sent. 10 febbraio 1994, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1994
Data di deposito
10 febbraio 1994
Data di decisione
26 gennaio 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:26

Norme oggetto del giudizio

  • telex Presidenza Consiglio ministri - Affari reg. del 20 gennaio 1993

Parametri

  • art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, comma 3, lett. d, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 12, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 20424

Il telex n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230, in data 20 gennaio 1993, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale si avverte che, ai fini della intesa governativa, i programmi promozionali delle regioni e delle province autonome, relativi alle iniziative all'estero per l'anno 1993, dovranno essere ridotti del venti per cento rispetto all'anno precedente, specificando che alle richieste per la detta intesa dovra' essere acclusa una scheda comparativa, dalla quale risulti tale riduzione, e' atto idoneo a integrare la situazione di conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Trento. Infatti, il riferimento alla compilazione della scheda comparativa, da allegare alle richieste di intesa, rivela una chiara manifestazione di volonta' dello Stato in ordine all'affermazione di una propria competenza e prefigura gia' il diniego dell'intesa governativa su programmi provinciali difformi, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita', prospettata in base a contrario assunto, dalla Avvocatura dello Stato. - v. S. nn. 217/1991, 157/1991, 771/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20425

Alla luce dei principi gia' enunciati dalla Corte in tema di requisiti necessari per la configurabilita' degli atti di indirizzo e coordinamento, il telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230, in data 20 gennaio 1993, che impone la riduzione finanziaria dei programmi promozionali all'estero delle regioni, risulta privo sia dei requisiti formali prescritti espressamente dall'art. 2, terzo comma, lett. d), l. n. 400 del 1988 sia del fondamento legale sostanziale, giacche' se e' vero che nell'indirizzo e coordinamento statale delle attivita' promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome rientra la valutazione di compatibilita' delle attivita' proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari, cio' non puo' confondersi con anomale misure di controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbero lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse gia' iscritte in bilancio. Non spetta pertanto allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del venti per cento delle attivita' promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa governativa e, conseguentemente, e' annullato il telex della Presidenza innanzi citato. - v. S. nn. 45/1993, 384/1992, 338/1988, 242/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del 20 per cento delle attività promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al precedente anno, vincolando le regioni e le province stesse a corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa governativa; conseguentemente, annulla il telex della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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