Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1994

Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/1994
Data di deposito
23 giugno 1994
Data di decisione
20 giugno 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 27 del 3 ottobre 1991
  • legge n. 6 del 23 febbraio 1990
  • legge n. 5 del 11 giugno 1987
  • art. 12, legge n. 36 del 16 ottobre 1992
  • legge n. 5 del 21 febbraio 1991
  • legge n. 5 del 24 gennaio 1992
  • legge n. 1 del 30 marzo 1989
  • legge provincia Bolzano n. 6 del 3 luglio 1959
  • art. 4, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
  • art. 6, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
  • art. 12, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
  • art. 10, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 29 aprile 1983
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 15 del 9 novembre 1983
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 5 marzo 1993

Parametri

  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 20561

Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte, la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. E' quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, la delibera del Consiglio dei ministri in data 26 ottobre 1993, con la quale si statuiva di promuovere ricorso di costituzionalita' nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano per "mancato adeguamento della legislazione regionale e provinciale al d.lgs. n. 29 del 1993, sulla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". La delibera, infatti, non consente, nella sua formulazione, di individuare le disposizioni legislative regionali e provinciali che si intendevano impugnare per incostituzionalita' ne' i principi e le norme statali rispetto alle quali si decideva di contestare il mancato adeguamento; tanto piu' che, a quest'ultimo riguardo, in essa veniva fatto esclusivo riferimento al d. lgs. n. 29 del 1993, mentre i detti principi vincolanti sono stati, per esplicita previsione legislativa, correlati a quanto espresso nell'art. 2 della relativa legge di delega n. 421 del 1992. (Inammissibilita' dei ricorsi notificati il 4 novembre 1993, dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione all'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421 e al d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ex art. 2, d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernente le l. regionali del Trentino-Alto Adige 5 marzo 1993, n. 4 e 9 novembre 1983, n. 15 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5; l. prov. autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5; l. prov. autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, artt. 4, 6, 10, 12, 3 luglio 1959, n. 6 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36). - v. S. nn. 496/1993 e 172/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe, proposti con riferimento all'art. 2, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano (n. 73/1993), della Provincia autonoma di Trento (n. 74/1993) e della Regione Trentino-Alto Adige (n. 75/1993).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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