Corte costituzionale
Sentenza n. 256/1994
Corte cost., sent. 23 giugno 1994, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/1994
- Data di deposito
- 23 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 27 del 3 ottobre 1991
- legge n. 6 del 23 febbraio 1990
- legge n. 5 del 11 giugno 1987
- art. 12, legge n. 36 del 16 ottobre 1992
- legge n. 5 del 21 febbraio 1991
- legge n. 5 del 24 gennaio 1992
- legge n. 1 del 30 marzo 1989
- legge provincia Bolzano n. 6 del 3 luglio 1959
- art. 4, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
- art. 6, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
- art. 12, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
- art. 10, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
- legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 29 aprile 1983
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 15 del 9 novembre 1983
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 5 marzo 1993
Parametri
- art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 20561
Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte, la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. E' quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, la delibera del Consiglio dei ministri in data 26 ottobre 1993, con la quale si statuiva di promuovere ricorso di costituzionalita' nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano per "mancato adeguamento della legislazione regionale e provinciale al d.lgs. n. 29 del 1993, sulla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". La delibera, infatti, non consente, nella sua formulazione, di individuare le disposizioni legislative regionali e provinciali che si intendevano impugnare per incostituzionalita' ne' i principi e le norme statali rispetto alle quali si decideva di contestare il mancato adeguamento; tanto piu' che, a quest'ultimo riguardo, in essa veniva fatto esclusivo riferimento al d. lgs. n. 29 del 1993, mentre i detti principi vincolanti sono stati, per esplicita previsione legislativa, correlati a quanto espresso nell'art. 2 della relativa legge di delega n. 421 del 1992. (Inammissibilita' dei ricorsi notificati il 4 novembre 1993, dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione all'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421 e al d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ex art. 2, d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernente le l. regionali del Trentino-Alto Adige 5 marzo 1993, n. 4 e 9 novembre 1983, n. 15 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5; l. prov. autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5; l. prov. autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, artt. 4, 6, 10, 12, 3 luglio 1959, n. 6 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36). - v. S. nn. 496/1993 e 172/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe, proposti con riferimento all'art. 2, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano (n. 73/1993), della Provincia autonoma di Trento (n. 74/1993) e della Regione Trentino-Alto Adige (n. 75/1993).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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