Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1994

Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1994
Data di deposito
2 giugno 1994
Data di decisione
23 maggio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:211

Norme oggetto del giudizio

  • nota del ministro industria, comm. e artigianato n. 3278 del 6 agosto 1993
  • nota del ministro industria, comm. e artigianato del 8 luglio 1993

Massime

Massima n. 20546

Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana avverso le note del Ministro dell'industria in cui si afferma la proprieta' in capo all'EFIM delle partecipazioni azionarie delle societa' termali ex Eagat, non ha ad oggetto sostanziale la rivendicazione della proprieta' delle partecipazioni ('vindicatio rei'), bensi' l'asserita lesione di competenze regionali ('vindicatio potestatis'), del cui esercizio le questioni di proprieta' vengono rappresentate come presupposto, onde - sotto tale profilo - il conflitto va ritenuto ammissibile. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20547

Qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una regione, e' idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima. - S. nn. 165/1994, 473/1992, 245/1992, 157/1991, 104/1989, 771/1988, 152/1986, 286/1985, 217/1985, 187/1984, 39/1984, 123/1980, 120/1979, 111/1976. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20548

Le note con cui il Ministro dell'industria esprime al commissario liquidatore dell'Efim l'avviso che le partecipazioni azionarie delle aziende termali ex Eagat spettino in proprieta' all'Efim, si configurano come atti tra soggetti dell'ordinamento statale, relativi al procedimento di liquidazione dell'Efim, obiettivamente inidonei, di per se', a produrre un'incidenza diretta in ordine alla competenza regionale che la Regione Toscana ha inteso tutelare proponendo conflitto di attribuzione; ne' dette note negano il diritto delle regioni al successivo trasferimento in proprio favore delle aziende stesse, sicche' - mancando un'univoca affermazione che coinvolga il riparto di competenze costituzionalmente previsto - il problema se l'attuazione di tale diritto presupponga il trasferimento in proprieta' all'Efim o soltanto l'affidamento in gestione ad esso delle societa' ex Eagat, esorbita dallo schema dei conflitti di attribuzione, per collocarsi, invece, nell'ambito dei normali rimedi previsti dall'ordinamento generale. (Inammissibilita' del conflitto proposto dalla Regione Toscana in relazione alle note del Ministro dell'industria 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993, prot. n. 3278). - V. massima precedente, nonche' S. nn. 309/1993, 217/1991, 223/1984. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana in relazione alle note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 3278 in data 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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