Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1994
Corte cost., sent. 2 giugno 1994, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- nota Proc. gen. Corte dei conti- sez. reg. Sicilia del 25 ottobre 1993
Parametri
- art. 4, statuto regione Sicilia
- art. 74, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
Massime
Massima n. 20713
Diversamente dalle assemblee parlamentari, le assemblee regionali, ivi compresa quella siciliana, svolgono le proprie attribuzioni a livello di autonomia (costituzionalmente garantita) e non di sovranita', sicche' non rientrano fra gli "organi costituzionali" - immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato e percio' situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parita' - nei confronti dei quali soltanto sono ammissibili deroghe alla giurisdizione, sempre di stretta interpretazione. - v. S. nn. 110/1970, 129/1981; sull'esenzione dei dipendenti delle Camere e della Presidenza della Repubblica dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, v. S. n. 129/1981; sull'assoggettamento, invece, dei dipendenti dei consigli regionali tanto al giudizio di conto che a quello di responsabilita', v. S. nn. 110/1970, 68/1971, 211/1972, 421/1988 e 995/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20714
La riserva di regolamento stabilita dall'art. 4 dello Statuto speciale a favore dell'Assemblea regionale siciliana, non consente a quest'ultima di prevedere - con il regolamento stesso - procedimenti di accertamento di responsabilita' contabile, aventi l'effetto di sostituire o escludere, per i dipendenti dell'Assemblea regionale, il giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti, cui sono ordinariamente soggetti i dipendenti pubblici. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20715
Ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il potere della Corte dei conti di richiedere documenti e informazioni utili ai fini istruttori del giudizio contabile, puo' essere esercitato nei confronti delle "autorita' amministrative e giudiziarie"; da tale potere sono pertanto esclusi non soltanto gli "organi costituzionali" - quali la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale - ma anche (sul piano oggettivo ed in ragione della loro primarieta') le funzioni legislative, da qualunque altro organo o soggetto esercitate, nonche' le attivita' ad esse direttamente strumentali (attivita' ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico, etc.). - Sulla primarieta' delle funzioni legislative (statali e regionali), v. anche S. n. 285/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20716
Il potere della Corte dei conti di richiedere atti e documenti utili ai fini istruttori del giudizio contabile ben puo' essere esercitato nei confronti di un organo non "costituzionale" - ancorche' di rilievo costituzionale - quale l'Assemblea regionale siciliana, in relazione a funzioni amministrative di sua competenza; nella specie, tale potere legittimamente e' esercitato, indirizzando - al segretario generale e ad una "commissione di indagine" anch'essa preposta (nonostante la denominazione) ad attivita' amministrative - richieste di atti e documenti concernenti il rapporto d'impiego del personale dipendente dall'Assemblea. Ne' puo' in tal modo configurarsi un improprio e generalizzato potere di controllo sull'attivita' amministrativa di quest'ultima, se - come nel caso - le richieste non siano "generiche", ma basate su una precedente denuncia e rivolte ad acquisire informazioni ed atti specifici o determinabili. (Spettanza allo Stato - e per esso alla Procura generale presso la Corte dei conti - del potere di formulare, ai sensi dell'art. 74, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, richieste di atti, documenti e informazioni all'Assemblea regionale siciliana, e per essa al Presidente della commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato e al segretario generale, in relazione ad attivita' amministrative di competenza dell'Assemblea medesima). - Per un'ipotesi di richiesta "generica", v., invece, S. n. 104/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Procura generale presso la Corte dei conti, di formulare, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, richieste di atti, documenti e informazioni all'Assemblea regionale siciliana, e per essa al Presidente della commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato e al segretario generale, in relazione ad attività amministrative di competenza dell'Assemblea medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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