Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1994
Corte cost., sent. 19 maggio 1994, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1994
- Data di deposito
- 19 maggio 1994
- Data di decisione
- 11 maggio 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:191
Norme oggetto del giudizio
- nota del Commissario del governo del 14 aprile 1993
- n.022255, nota del Commissario del governo del 14 aprile 1993
Parametri
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 39, e segg., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 20674
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'istituto della acquiescenza non trova applicazione nei giudizi per conflitto di attribuzione. (In base di tale assunto e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita', con la quale si asseriva che la provincia ricorrente dando istruzioni, mediante circolare dell'assessorato, per l'applicazione della nota del Commissario del Governo n. 022255 del 14 aprile 1993, origine del conflitto, avrebbe manifestato acquiescenza alle richieste contenute nella nota stessa). - V., tra le altre, s. nn. 58/1993, 453/1991, 278/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20675
Non puo' fondatamente sostenersi che la Provincia di Bolzano nei confronti della nota del Commissario del Governo n. 022255 del 14 aprile 1993, emanata ai sensi dell'art. 15, d.l. n. 152 del 1991, avrebbe promosso un giudizio di legittimita' costituzionale e non un conflitto: infatti, essa lamenta la lesione delle proprie attribuzioni per errata interpretazione del detto art. 15 e, solo in via subordinata, se detto articolo dovesse essere interpretato diversamente, viene prospettata la contrarieta' di esso alle norme dello Statuto speciale. Per cui va respinta l'eccezione di inammissibilita' sollevata in base al contrario assunto. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20676
Contrariamente a quanto asserito dall'Avvocatura dello Stato, deve escludersi che la Provincia di Bolzano, nel conflitto di attribuzione sorto in relazione alla nota del Commissario del Governo n. 022255 del 14 aprile 1993, agisca a tutela di competenze spettanti alla Regione Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale, in tema di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali, poiche' in realta' la ricorrente lamenta la lesione delle competenze della Giunta provinciale riguardanti "la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali" previste dall'art. 54 dello Statuto speciale. Con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20677
Il potere attribuito al Prefetto dall'art. 15, d. l. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) di chiedere che siano sottoposte a controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni delle province, dei comuni e degli altri enti locali, relative ad acquisti, appalti e contratti, in quanto e' diretto ad assicurare l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunita' e, in particolare, la salvaguardia di beni essenziali alla vita dell'intero ordinamento giuridico di fronte all'emergenza degli attacchi della criminalita' organizzata di tipo mafioso e camorristico, riguarda la tutela di interessi generali di indubbia ed esclusiva spettanza dello Stato, il quale e' percio' legittimato a porre discipline, anche di dettaglio, comportanti interferenza o incidenza diretta su competenze legislative o amministrative affidate in via generale alle regioni e alle province autonome. Cio' posto, riguardo alla nota del Commissario del Governo del 14 aprile 1993 (prot. n. 022255), emanata sulla base di detto art. 15, di richiesta ai comuni e agli altri enti locali della Provincia di Bolzano, di trasmissione delle deliberazioni concernenti acquisti, alienazioni e appalti, non e' contestabile, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la competenza del Commissario governativo, essendo questi il corrispondente organo statale nella provincia (art. 87, n. 3, Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige) ne' e' configurabile la lesione delle attribuzioni della Giunta provinciale in materia di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti locali (art. 54, Statuto speciale) per sostituzione di organo statale ad uno provinciale nella titolarita' di competenze ordinariamente spettanti a quest'ultimo: la straordinarieta' del potere di richiesta esercitato, infatti, fa si' che questo si affianchi ai poteri d'iniziativa spettanti in via ordinaria alla Giunta provinciale - ex art. 45, secondo comma, l. n. 142 del 1990 - al fine di sottoporre al controllo preventivo di legittimita', da parte di organi ordinariamente competenti, le deliberazioni degli enti locali sospette di illiceita' ed esclude, d'altro canto, l'assimilabilita' per identita' di 'ratio', del potere stesso con quello attribuito al prefetto dall'art. 14 stesso d.l. n. 152 del 1991 (nomina di un collegio di ispettori per la verifica delle procedure delle gare di appalto) per il quale, vista la inevitabile interferenza con le funzioni di controllo degli organi ordinariamente competenti, viene fatta espressamente salva la competenza delle province autonome. Spetta percio' allo Stato, e per esso al Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano, il potere di richiesta del controllo preventivo di legittimita' sulle deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti, disciplinato dall'art. 15, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203. - Sulla competenza statale in materia di sicurezza pubblica, v. S. nn. 218/1993, 407/1992, 36/1992, 459/1989, 218/1988; sulla competenza del Commissario del Governo presso le province autonome, quale "corrispondente organo" statale, v. S. n. 32/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano, il potere di richiesta del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti, disciplinato dall'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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