Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1994

Corte cost., sent. 5 maggio 1994, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1994
Data di deposito
5 maggio 1994
Data di decisione
27 aprile 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:172

Norme oggetto del giudizio

  • legge provincia Bolzano n. 1 del 2 gennaio 1981

Parametri

  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 97, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, comma 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 20570

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa, il cui atto e' oggetto di contestazione. (Principio ribadito nella ordinanza - pronunciata in corso di udienza, nel giudizio sul ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge della Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale - con cui la Corte ha respinto la richiesta di intervento della Regione Trentino-Alto Adige, avanzata in base all'assunto che il ricorso governativo investiva implicitamente anche le proprie competenze in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20571

Ai sensi dell'art. 2, comma quarto, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, al particolare sistema di adeguamento ai principi e alle norme statali costituenti limiti alla legislazione regionale e provinciale, previsto, in attuazione dell'art. 97, primo comma, dello Statuto, dallo stesso art. 2, commi primo e segg., del citato decreto, e che comporta non gia' l'immediata applicabilita' delle norme statali nei territori della Regione e delle Province, ma l'obbligo di Regione e Province, di provvedere all'adeguamento, con possibile successivo ricorso del Governo, in caso di inadempienza, alla Corte costituzionale, sono sottratte - e quindi immediatamente applicabili nei suddetti territori - soltanto le leggi costituzionali, le leggi statali adottate nelle materie nelle quali Regione e Province autonome sono attributarie di delega di funzioni statali o di potesta' integrativa delle disposizioni statali, nonche' le norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. Percio', nella specie, e' da escludersi che la legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, legge che non rientra in nessuna delle suddette materie, ma e' riconducibile all'esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita alla Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Stauto speciale ("igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera") - sia stata abrogata per effetto del sopravvenire del decreto legislativo n. 502 del 1992 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria). Nella materia regolata dalla legge provinciale, infatti, i nuovi principi posti dalle leggi statali sono applicabili non immediatamente, ma solo attraverso le vie stabilite dal sistema di adeguamento. - V. massime seguenti. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20572

Nel caso in cui i nuovi principi delle leggi statali ai quali, in base all'art. 2, comma primo e segg., d.lgs. n. 266 del 1992, le legislazioni della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano, devono adeguarsi, secondo le procedure ivi previste, siano contenuti in un decreto legislativo, la norma per cui il termine di sei mesi stabilito per l'adeguamento, decorre dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'atto legislativo statale, si applica anche quando la legge di delega in base alla quale il decreto legislativo e' stato emanato, preveda che "disposizioni correttive" dello stesso possano essere a loro volta adottate con nuovi decreti legislativi. A differenza del decreto-legge - la cui stessa efficacia e' incerta prima della legge di conversione - ciascun decreto legislativo e' infatti un atto legislativo a se' stante, potenzialmente idoneo a produrre effetti normativi stabili allo stesso modo della legge ordinaria. Percio', nella specie, deve ritenersi che il termine di sei mesi per l'adeguamento della legislazione della Provincia di Bolzano al decreto legislativo n. 502 del 1992 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), decorreva dalla pubblicazione di questo (30 dicembre 1992) e non gia' dalla data entro la quale, (30 dicembre 1993) secondo l'art. 1, comma quarto, della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, si sarebbero potuti emanare i nuovi decreti contenenti le suddette "disposizioni correttive". Con la conseguenza che il ricorso del Presidente del Consiglio per il mancato adeguamento al decreto legislativo n. 502 del 1992, della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, essendo stato proposto il 28 settembre 1993, risulta tempestivo. - Sulla decorrenza del termine di sei mesi, nel caso in cui i nuovi principi, a cui la legislazione regionale o provinciale deve adeguarsi, siano stati posti da un decreto-legge, dalla pubblicazione della legge di conversione, v. S. n. 496/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20576

In applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla Corte riguardo ai requisiti minimi, agli effetti dell'ammissione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso dallo Stato contro leggi di Regioni o Province autonome, della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne autorizza la promozione, deve ritenersi che quando, in tale delibera, si autorizzi il ricorso, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, per il mancato adeguamento delle legislazioni o delle Province ai principi e alle norme della legge statale che ad esse pongano limiti, devono venire in essa quanto meno indicati - anche se con un grado di specificita' non equiparabile a quello richiesto per la delibera del Consiglio dei ministri susseguente al rinvio della legge regionale - oltre ai parametri costituzionali, le disposizioni delle leggi statali a cui si ritenga che occorra adeguare la legislazione regionale o provinciale e le leggi regionali o provinciali di cui si lamenta il mancato adeguamento, in modo che la questione di legittimita' costituzionale che si e' deciso di sollevare risulti sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali. La necessita' della precisa indicazione della legge regionale o provinciale di cui si lamenta il mancato adeguamento deriva altresi' dai principi generali - puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - secondo i quali il controllo di legittimita' di competenza della Corte costituzionale, tanto se il giudizio e' in via incidentale quanto se e' in via principale, non puo' avere ad oggetto altro che atti legislativi e le disposizioni in essi contenute, non potendosi sostenere che a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non adeguate" sia costituito, allo stesso modo del conflitto di attribuzione, da un comportamento. - Cfr. S. n. 496/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20577

Nella deliberazione del Consiglio dei ministri, posta a base del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come attuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (sul rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) con cui il Presidente del Consiglio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti della legge della Provincia di Bolzano n. 1 del 1981, sulla disciplina del servizio sanitario provinciale, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale, per non essersi la Provincia adeguata nei termini di legge ai nuovi principi introdotti in materia dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, manca qualsiasi riferimento alle disposizioni di questo decreto. Peraltro, neppure l'indicazione dell'oggetto dell'impugnazione risulta, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, sufficientemente chiara sia perche' la legge provinciale n. 1 del 1981 consta di molteplici articoli dal contenuto assai diverso sia perche' la stessa legge e' stata sottoposta, fra il 1982 e il 1993, a numerose modifiche. Difettano quindi nella delibera gli elementi minimi in base ai quali - come richiesto dai principi affermati dalla Corte in materia - sia possibile determinare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intendeva sollevare. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, sollevata, per violazione dell'art. 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). - V. S. n. 496/1993 e massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), sollevata, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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