Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1994
Corte cost., sent. 28 aprile 1994, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1994
- Data di deposito
- 28 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- deliberazione cipe del 13 luglio 1993
Parametri
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 20559
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, vi e' materia di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni non solo in caso di 'vindicatio potestatis', ma anche quando l'asserito cattivo uso di un potere da parte dell'organo o dell'ente titolare della competenza determini la menomazione della sfera di un altro organo o ente. E' conseguentemente priva di fondamento l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento nei confronti della delibera CIPE 13 luglio 1993, prospettata deducendo la mancata contestazione, da parte della ricorrente, della competenza statale ad emettere l'impugnato provvedimento. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20560
Il divieto, posto dall'art. 4, terzo comma, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, alle amministrazioni statali, autonome e agli enti dipendenti dallo Stato, di disporre spese e concedere finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito regionale o provinciale, non e' volto certamente a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente locale, specialmente quando esse siano imposte dalla legge statale insieme con lo stanziamento dei fondi necessari. La prevista preclusione, infatti, e' finalizzata a destinare i finanziamenti esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, evitando - come precisato dalla Corte - future erogazioni dirette nelle materie di competenza propria delle Province e va ricollegata, con le altre norme che confermano a livello statutario la competenza provinciale a gestire i fondi assegnati dalle leggi statali - artt. 5, l. n. 386 del 1989 e 12, d.lgs. n. 268 del 1992 - al sistema complessivo della finanza derivata, improntata al principio della garanzia di autonomia amministrativa, gia' introdotto con l'art. 126, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. Percio' nella delibera del C.I.P.E. in data 13 luglio 1993 - oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento, e concernente il riparto tra le regioni dei fondi recati, per il 1993, per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, relativa all'obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato - e' errato il richiamo al predetto art. 4, terzo comma, espresso in preambolo per giustificare la contestata esclusione, dal riparto dei fondi, delle Province autonome. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al C.I.P.E., disporre, nei confronti della Provincia di Trento, tale esclusione, con conseguente annullamento della su indicata delibera. - V. S. nn. 382/1992, 366/1992, 123/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) escludere la Provincia autonoma di Trento dal riparto dei finanziamenti statali previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e, per l'effetto, annulla la delibera del C.I.P.E. datata 13 luglio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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