Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1994
Corte cost., sent. 7 aprile 1994, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1994
- Data di deposito
- 7 aprile 1994
- Data di decisione
- 24 marzo 1994
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1992
- decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
- art. 36, statuto Regione Siciliana del 30 settembre 1992
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 20519
Come gia' affermato nella sentenza n. 411 del 1993, in mancanza, nel d.l. 30 settembre 1992 n. 394 (convertito con modificazioni in legge 26 novembre 1992 n. 461) istitutivo di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della apposita clausola di destinazione dell'imposta a particolari, ed espressamente indicate, finalita', richiesta dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria) perche' il gettito delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Sicilia possa essere destinato a soddisfare finalita' dello Stato, deve ritenersi che il gettito dell'imposta suddetta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto, secondo la regola generale stabilita dallo stesso citato art. 2 delle Norme di attuazione, interamente alla Regione. Deve infatti ritenersi che il rinvio da parte del decreto-legge alle modalita' di riscossione dell'I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., non puo' correttamente interpretarsi comne rinvio anche alle modalita' di ripartizione di tali imposte fra Stato e Regione, avendo le rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. Non potendo aver rilievo nel giudizio avanti alla Corte concernente il conflitto di attribuzione, che deve essere deciso in base alla normativa vigente al momento in cui il decreto e' stato emanato, l'art. 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - in quanto applicabile dall'1 gennaio 1994 - ne deriva che l'art. 5 dell'impugnato decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992 che regola la riscossione dell'imposta attraverso la delega agli uffici postali, e' illegittimo e va annullato, nella parte in cui dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito riscosso nel territorio della Regione Sicilia dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta da societa' in pensione, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 1992. - V. S. 411/1993, gia' citata nel testo. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in sede di disciplina delle modalità di riscossione tramite delega agli uffici postali, nel territorio della Regione Sicilia, della imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito della stessa;
Pertanto annulla l'art. 5 del decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, avente ad oggetto "modalità di versamento diretto mediante delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa" nella parte in cui dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito di tale imposta riscosso nel territorio della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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