Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1994

Corte cost., sent. 7 aprile 1994, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1994
Data di deposito
7 aprile 1994
Data di decisione
24 marzo 1994
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:126

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1993
  • decreto del Ministro del tesoro del 16 luglio 1993
  • art. 1, decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1993
  • art. 2, decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1993

Parametri

  • art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 20515

Secondo il costante orientamento della Corte, il conflitto di attribuzione puo' essere proposto non solo per rivendicare la titolarita' di attribuzioni costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongono menomate o impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui. Percio', nella specie, va disattesa la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui i ricorsi per conflitto di attribuzione delle Province autonome di Trento e Bolzano contro i decreti del Ministro del tesoro, in data 16 luglio e 23 settembre 1993, concernenti modalita' e procedure per la concessione dei mutui previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988), sarebbero inammissibili in quanto non contestano, ed anzi postulano, la competenza dello Stato alla adozione, con decreto ministeriale, di una disciplina delle suddette modalita' e procedure. - V. S. nn. 473/1992 e 204/1991. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20516

In ordine ai ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Province autonome di Bolzano e Trento nei confronti del decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', il 16 luglio 1993, con cui le Province si dolgono di essere state totalmente escluse, con violazione delle proprie competenze e della propria autonomia finanziaria amministrativa e di programmazione, dalla ripartizione - a cui in base al precedente decreto 5 dicembre 1991, non era ad esse precluso di accedere - dei fondi destinati a finanziare le operazioni di mutuo, per la esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va dichiarata cessata la materia del contendere. Con il decreto ministeriale 23 dicembre 1993 - diretto ad integrare, "per ragioni di carattere ermeneutico", i due precedenti - si e' infatti stabilito (all'art. 1) che le disposizioni del decreto del 1991 (destinato anche alle Province autonome) "continuano ad applicarsi" ai mutui, previsti dalla legge n. 67 del 1988, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per cui non si puo' piu' parlare di totale esclusione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20517

In base all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', in data 23 settembre 1993, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno accesso, per quanto riguarda i mutui i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla ripartizione dei fondi destinati al programma di edilizia sanitaria previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988). Percio' il ricorso della Provincia di Trento contro il citato decreto, nella parte in cui investe il citato art. 1 per la ritenuta totale esclusione della stessa Provincia da tale ripartizione, risulta fondato su una non corretta interpretazione del provvedimento impugnato, dovendo comunque dichiararsi che spetta allo Stato, con il decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1993, ammettere la Provincia di Trento, relativamente ai mutui suddetti, al finanziamento del programma di edilizia sanitaria in questione. - V. la precedente massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20518

Per quanto attiene ai mutui, tra quelli previsti per il programma di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988), i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e programmazione economica, la esclusione delle Province autonome dalla ripartizione dei fondi relativi, confermata dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro (di concerto con il Ministro della sanita') con il prevedere che a tali mutui continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 16 luglio 1993, risulta gia' stabilita, per un verso, dall'art. 4, settimo comma, della legge finanziaria per il 1993 (n. 500 del 1992), che stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994; per l'altro verso dalla non partecipazione delle province autonome [art. 20, lett. e), del decreto-legge n. 415 del 1989] al riparto di tale Fondo. Pertanto il ricorso della Provincia di Trento contro il decreto ministeriale 23 settembre 1993, nella parte in cui, per tale esclusione, investe l'art. 2 dello stesso, e' infondato, dovendosi quindi dichiarare che spetta allo Stato, con l'impugnato provvedimento, escludere la Provincia di Trento dalle procedure relative ai suddetti mutui. - V. le precedenti massime B e C. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione proposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi in epigrafe, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 16 luglio 1993;

Dichiara che spetta allo Stato, con il decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993, ammettere la provincia autonoma di Trento al finanziamento del programma di edilizia sanitaria i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ed escluderla dalle procedure relative ai mutui i cui oneri, a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sono imputati al Fondo sanitario nazionale di conto capitale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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