Corte costituzionale
Ordinanza n. 427/1994
Corte cost., ord. 14 dicembre 1994, n. 427
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 427/1994
- Data di deposito
- 14 dicembre 1994
- Data di decisione
- 5 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:427
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 154 del 13 maggio 1988
- art. 4, comma 3, ter, decreto-legge n. 70 del 14 marzo 1988
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20991
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va dichiarata manifestamente inammissibile, per la impossibilita' di identificare il 'thema decidendum', una questione in cui il giudice 'a quo', prospettando un dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma sottoposta all'esame della Corte, si limiti - come nel caso - a prospettare argomenti 'pro' e, rispettivamente, 'contra', la incostituzionalita', senza tuttavia far propria alcuna delle, pur enunciate, possibili soluzioni. Il sindacato di costituzionalita' non e' infatti preordinato a valutare l'incertezza insorta in ordine all'applicabilita' delle norme, bensi' ad eliminare la norma viziata. (Nella specie il giudice 'a quo', nel sottoporre al giudizio della Corte, in materia di tassazione Irpef sull'indennita' di buonuscita ENPAS, in relazione ai contributi previdenziali versati per il riscatto di periodi di anzianita' convenzionale, l'art. 4, comma terzo ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 154, aveva rilevato che lo stesso, mentre, da un lato, disponendo che la parte di indennita' formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente sia sottratta alla imposizione fiscale senza operare - al riguardo - alcuna distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori, si porrebbe in contrasto con il principio, affermato nella sentenza n. 42 del 1992 - che esclude la esenzione impositiva dalle quote di indennita' afferenti agli anni ammessi a riscatto, in quanto fondati sulla contribuzione volontaria - dall'altro risulterebbe conforme agli artt. 38 e 53 Cost. - in quanto la volontarieta' del diritto di riscatto non determinerebbe necessariamente la caducazione del carattere previdenziale degli accantonamenti effettuati, che pertanto non costituirebbe reddito - senza tuttavia esprimere, fra tali alternative, alcuna opzione). - S. n. 42/1992, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, ter della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), sollevata dalla Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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