Corte costituzionale

Ordinanza n. 427/1994

Corte cost., ord. 14 dicembre 1994, n. 427

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
427/1994
Data di deposito
14 dicembre 1994
Data di decisione
5 dicembre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:427

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 154 del 13 maggio 1988
  • art. 4, comma 3, ter, decreto-legge n. 70 del 14 marzo 1988

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 20991

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va dichiarata manifestamente inammissibile, per la impossibilita' di identificare il 'thema decidendum', una questione in cui il giudice 'a quo', prospettando un dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma sottoposta all'esame della Corte, si limiti - come nel caso - a prospettare argomenti 'pro' e, rispettivamente, 'contra', la incostituzionalita', senza tuttavia far propria alcuna delle, pur enunciate, possibili soluzioni. Il sindacato di costituzionalita' non e' infatti preordinato a valutare l'incertezza insorta in ordine all'applicabilita' delle norme, bensi' ad eliminare la norma viziata. (Nella specie il giudice 'a quo', nel sottoporre al giudizio della Corte, in materia di tassazione Irpef sull'indennita' di buonuscita ENPAS, in relazione ai contributi previdenziali versati per il riscatto di periodi di anzianita' convenzionale, l'art. 4, comma terzo ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 154, aveva rilevato che lo stesso, mentre, da un lato, disponendo che la parte di indennita' formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente sia sottratta alla imposizione fiscale senza operare - al riguardo - alcuna distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori, si porrebbe in contrasto con il principio, affermato nella sentenza n. 42 del 1992 - che esclude la esenzione impositiva dalle quote di indennita' afferenti agli anni ammessi a riscatto, in quanto fondati sulla contribuzione volontaria - dall'altro risulterebbe conforme agli artt. 38 e 53 Cost. - in quanto la volontarieta' del diritto di riscatto non determinerebbe necessariamente la caducazione del carattere previdenziale degli accantonamenti effettuati, che pertanto non costituirebbe reddito - senza tuttavia esprimere, fra tali alternative, alcuna opzione). - S. n. 42/1992, gia' citata nel testo. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, ter della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), sollevata dalla Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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