Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1993

Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1993
Data di deposito
19 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:6

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1992

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 14, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 34, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Massime

Massima n. 19065

Come gia' riconosciuto dalla Corte, la necessaria salvaguardia delle competenze esclusive spettanti alle Province autonome nel governo del territorio e nella tutela del paesaggio (art. 8 Stat. spec.) comporta che, per la parte concernente i loro territori, i piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva non possono legittimamente approvarsi se non sia stato completato (sia pur con esito negativo) il procedimento finalizzato al raggiungimento di un'intesa fra lo Stato e le stesse Province in ordine alla localizzazione degli impianti nei suddetti territori: nel caso del piano approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992, detto procedimento, benche' avviato, non si e' di fatto compiuto, avendo il Ministero delle poste e telecomunicazioni sottoposto ad approvazione il proprio schema originario di piano senza dare motivato riscontro alle proposte di modifica formulate dalle Province e senza promuovere contatti ulteriori. Va percio' dichiarato che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le Province autonome di Bolzano e di Trento ai sensi dell'art. 3, comma quattordicesimo, L. 6 agosto 1990 n. 223; e, conseguentemente, va annullato il suddetto piano ed il relativo decreto di approvazione nella parte relativa ai territori delle Province autonome. - Sulla necessita' del procedimento di intesa (in luogo del mero parere provinciale) e sulle relative modalita' di svolgimento, v. S. n. 21/1991 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 3, comma quattordicesimo, L. n. 223 del 1990).

Massima n. 19066

Anche in sede di redazione del primo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - cui ha riguardo la disciplina transitoria 'ex' art. 34, L. n. 223 del 1990 - la localizzazione degli impianti non puo' considerarsi vincolata, bensi' rispondente a criteri di discrezionalita', giacche' l'amministrazione statale, pur dovendo tener conto degli impianti gia' esistenti e censiti, puo' apportare variazioni allo stato preesistente risultante dal censimento; percio', ai fini della legittima approvazione del suddetto piano (non meno che per i successivi), lo Stato e' tenuto a perseguire l'intesa con le Province autonome in ordine alla localizzazione degli impianti nel loro territorio, non valendo a surrogare tale intesa il previsto parere di un'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e telecomunicazioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le Province autonome di Bolzano e Trento ai sensi dell'art. 3, comma 14°, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e conseguentemente annulla detto piano ed il relativo decreto di approvazione nella parte relativa al territorio delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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