Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1993

Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:58

Norme oggetto del giudizio

  • 10994, deliberazione giunta regione Umbria del 3 dicembre 1991
  • deliberazione giunta regione Umbria n. 6770 del 16 luglio 1991
  • deliberazione giunta regione Umbria n. 1213 del 25 febbraio 1992

Parametri

  • art. 5, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 30, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 14, comma 3, lett. f), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 14, comma 3, lett. d), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 27, comma 2, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 21, comma 1, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 6, lett. k), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 30, lett. i), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 19164

L'indisponibilita' delle posizioni soggettive che vengono fatte valere nel conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni comporta che l'istituto dell'acquiescenza deve ritenersi inapplicabile nel relativo giudizio. - Da ultimo, S. nn. 278/1991 e 453/1991.

Massima n. 19165

Il riconoscimento della legittimita' dell'atto amministrativo regionale da parte della Commissione di controllo non costituisce causa di inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzioni successivamente proposto dallo Stato avverso il medesimo atto, atteso che non sussiste reiterazione e duplicazione del controllo gia' eseguito, e che nei giudizi per conflitto non e' comunque configurabile acquiescenza. (Nella specie, respingendo un'eccezione 'ex parte', la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione di due deliberazioni della Giunta regionale umbra nelle parti espressamente riconosciute non illegittime dalla Commissione di controllo). - V. anche massima precedente (e, ivi, richiami).

Massima n. 19166

Le funzioni amministrative in materia di protezione sanitaria delle lavoratrici madri (e, in particolare, i controlli previsti dagli artt. 5 e 30, L. 30 dicembre 1971 n. 1204) non possono ritenersi escluse dall'insieme delle attivita' di prevenzione e protezione sanitaria in ambito lavorativo trasferite globalmente alle unita' sanitarie locali dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalla L. n. 833 del 1978, in quanto le precedenti norme attributive di dette funzioni agli ispettorati del lavoro non rivestivano carattere di 'lex specialis', e in quanto le stesse funzioni - pur potendo incidere concretamente sui singoli rapporti di lavoro - non riguardano direttamente la disciplina generale di questi ultimi, e dunque non ricadono in materia riservata allo Stato. Va percio' dichiarato che spettano alla regione - e per essa alle unita' sanitarie locali - le competenze gia' svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla L. n. 1204 del 1971 per la tutela delle lavorarici madri.

Massima n. 19167

Mentre l'art. 59, d.P.R. n. 185 del 1964, attribuiva agli ispettorati del lavoro la vigilanza per la protezione dei lavoratori dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti da qualunque fonte prodotte, gli artt. 30, lett. i), d.P.R. n. 616 del 1977, e 6, lett. k), L. n. 833 del 1978, riservano allo Stato solo i controlli sanitari sulla produzione di energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego di sostanze radioattive, sicche' da essi non puo' desumersi una generale ed esaustiva riserva allo Stato delle competenze in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, tale da comprendere il controllo sanitario dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni prodotte da fonti diverse da quelle espressamente indicate. Pertanto, spettano alla regione - e per essa alle unita' sanitarie locali - le competenze gia' svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano alla regione - e per essa alle unità sanitarie locali - le competenze già svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 per la tutela delle lavoratrici madri;

Dichiara che spettano alla regione - e per essa alle unità sanitarie locali - le competenze già svolte dagli ispettorati del lavoro in materia di controllo sanitario dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti non provenienti da energia nucleare o da sostanze radioattive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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