Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1993

Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1993
Data di deposito
10 febbraio 1993
Data di decisione
28 gennaio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:47

Norme oggetto del giudizio

  • nota del ministro dell'agricoltura e foreste del 12 giugno 1992

Parametri

  • art. 4, n. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 19206

E' tardivo il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in relazione al provvedimento - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 12 giugno 1992 n. 81163 - con il quale e' stato disposto, nel quadro della mobilita' del personale delle amministrazioni pubbliche, il trasferimento del sig. Fabio Sciancalepore, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste. La invasione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici e di usi civici, lamentata nel ricorso in base all'assunto che il Commissariato per la liquidazione degli usi civici non poteva essere incluso, in ambito nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con posti da coprire mediante mobilita' di personale, si sarebbe dovuto infatti denunciare, tempestivamente, rispetto al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre 1989 (pubblicato in Gazz. Uff. del 5 dicembre 1989) che, indicando il posto da coprire, provvedeva alla attivazione delle procedure di mobilita', non rispetto al provvedimento impugnato, mera esecuzione di quello. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti del suindicato provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in riferimento all'art. 4, nn. 1 e 4, dello Statuto regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sollevato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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