Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:47
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministro dell'agricoltura e foreste del 12 giugno 1992
Parametri
- art. 4, n. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 19206
E' tardivo il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in relazione al provvedimento - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 12 giugno 1992 n. 81163 - con il quale e' stato disposto, nel quadro della mobilita' del personale delle amministrazioni pubbliche, il trasferimento del sig. Fabio Sciancalepore, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste. La invasione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici e di usi civici, lamentata nel ricorso in base all'assunto che il Commissariato per la liquidazione degli usi civici non poteva essere incluso, in ambito nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con posti da coprire mediante mobilita' di personale, si sarebbe dovuto infatti denunciare, tempestivamente, rispetto al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre 1989 (pubblicato in Gazz. Uff. del 5 dicembre 1989) che, indicando il posto da coprire, provvedeva alla attivazione delle procedure di mobilita', non rispetto al provvedimento impugnato, mera esecuzione di quello. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti del suindicato provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in riferimento all'art. 4, nn. 1 e 4, dello Statuto regionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sollevato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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