Corte costituzionale
Sentenza n. 421/1993
Corte cost., sent. 1° dicembre 1993, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 421/1993
- Data di deposito
- 1° dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 novembre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:421
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- legge n. 121 del 25 marzo 1985
- art. 8, concordato Stato-Chiesa (protocollo addizion. al) del 18 febbraio 1984
- punto 4, concordato Stato-Chiesa (protocollo addizion. al) del 18 febbraio 1984
Parametri
- art. 7, comma 1, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19965
L'itinerario logico seguito dal giudice remittente e lo sviluppo argomentativo con il quale lo stesso e' pervenuto a sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non sono censurabili come inidonei a consentire l'identificazione del 'thema decidendum', quando - risultando quest'ultimo conclusivamente determinato nell'ordinanza di rimessione - sia possibile individuare la questione sollevata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' - pregiudiziale ad ogni altra - formulata dall'Avvocatura di Stato denunciando il carattere ondivago e perplesso della questione concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, espressa, ad avviso del giudice 'a quo', dall'art. 1, L. n. 810 del 1929, in correlazione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense). - V. S. nn. 55/1993, 147/1985.
Massima n. 19966
Nell'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e' assunta - coerentemente con il principio di laicita' dello Stato - quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall'Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volonta' delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Percio', la giurisdizione ecclesiastica "esclusiva" - lungi dall'essere venuta meno - va ricondotta all'art. 8 dell'Accordo e al punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e processuale, attribuendo peraltro piu' penetranti poteri al giudice italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita'. - Sul sistema matrimoniale concordatario e sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica, v. S. nn. 18/1982, 176/1973, 175/1973, 169/1971; sul principio di laicita' dello Stato, v. S. n. 203/1989.
Massima n. 19967
L'Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la Santa Sede hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense del 1929, disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, ed impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi normativi precedenti. Percio', la questione di costituzionalita' concernente la riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullita' dei matrimoni canonici trascritti - in quanto sollevata facendo riferimento alle disposizioni concordatarie del 1929 - va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, comma quarto, del Concordato lateranense, sollevata in riferimento all'art. 7, comma primo, Cost.). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, sollevata, in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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