Corte costituzionale
Sentenza n. 412/1993
Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 12 novembre 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 431 del 28 dicembre 1989
- lettera del ministero del tesoro del 10 febbraio 1993
Parametri
- art. 3, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 40, legge n. 119 del 30 marzo 1981
- art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 431 del 28 dicembre 1989
- art. 2, legge n. 726 del 23 ottobre 1984
Massime
Massima n. 20011
L'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 431 del 1989 - interpretato sulla base dei fini e dei criteri direttivi della legge delega n. 453 del 1981 e nell'ambito dei principi costituzionali relativi al rapporto tra l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e i poteri di coordinamento dello Stato nella stessa materia - non esonera la suddetta Regione dagli obblighi inerenti al regime generale della Tesoreria unica: quest'ultimo, infatti, riflette un interesse nazionale che, per sua natura, richiede un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, derogabile solo per comprovate necessita' locali nascenti da situazioni eccezionali, che, nel caso della Valle d'Aosta, non sussistono o sono indimostrate. Deve percio' ritenersi che l'art. 6, comma secondo, operi come norma attributiva di funzioni tenute a svolgersi entro i confini di una competenza di tipo concorrente, quale quella assegnata dallo Statuto speciale alla Regione in materia di "finanze regionali e comunali", e che, quindi, l'autonomia regionale in esso affermata riguardo alla gestione delle giacenze di tesoreria si riferisca solo ai fondi che le regioni possono tenere presso i propri tesorieri in base al regime di tesoreria unica. - Sull'interesse nazionale sotteso al regime della tesoreria unica, v. S. nn. 132/1993, 61/1987, O. n. 759/1988; sulla competenza dello Stato a dettare misure di coordinamento finanziario senza necessita' di alcun accordo con le regioni, v. S. nn. 242/1985, 162/1982, 95/1981.
Massima n. 20012
Poiche' anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 431 del 1989, la Regione Valle d'Aosta e' assoggettata al regime generale della Tesoreria unica e all'inerente obbligo di deposito delle proprie giacenze finanziarie presso la Tesoreria dello Stato, spetta a quest'ultimo - e per esso al Ministro del tesoro - rigettare la richiesta della suddetta Regione di disporre la chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, in applicazione degli artt. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 2, della legge 23 ottobre 1984, n. 726. - v. massima precedente (e, ivi, richiami).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, rigettare la richiesta della Regione Valle d'Aosta di disporre la chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, in applicazione degli artt. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 2 della legge 23 ottobre 1984, n. 726.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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