Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1993

Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
411/1993
Data di deposito
23 novembre 1993
Data di decisione
12 novembre 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:411

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
  • art. 3, n.6, decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
  • art. 4, comma 2, lett. a), decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1992
  • legge n. 461 del 26 novembre 1992
  • art. 4, comma 2, lett. b), decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1992

Parametri

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 20070

In mancanza, nel d.l. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito con modificazioni in legge 26 novembre 1992, n. 461) istitutivo di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della apposita clausola di destinazione dell'imposta a particolari, ed espressamente indicate, finalita', richiesta, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria) perche' il gettito delle nuove entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione Sicilia, possa essere destinato a soddisfare finalita' dello Stato, deve ritenersi che il gettito dell'imposta suddetta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto, secondo la regola generale stabilita dallo stesso citato art. 2 delle Norme di attuazione, interamente alla Regione. Contro quanto ha sostenuto l'Avvocatura di Stato, infatti, il rinvio, da parte dell'art. 3, n. 6, del su citato decreto-legge, alle modalita' di riscossione dell'I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., non puo' correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalita' di ripartizione di tali imposte fra Stato e Regioni, avendo le rispettive normative un diverso oggetto che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. Ne deriva che l'art. 4, secondo comma, lett. a) e b), dell'impugnato decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992, e' illegittimo e va annullato, nella parte in cui attribuisce allo Stato l'87, 40 per cento del gettito riscosso nella Regione Sicilia, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle societa' di persone, ai sensi del decreto-legge n. 394 del 1992. - Sull'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, v. S. n. 362/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394;

Pertanto annulla l'art. 4, secondo comma, lett. a e b del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto "Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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