Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1993

Corte cost., sent. 28 ottobre 1993, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
383/1993
Data di deposito
28 ottobre 1993
Data di decisione
18 ottobre 1993
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:383

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro di grazia e giustizia del 25 novembre 1992
  • art. 1, punto n.4, decreto del Ministro di grazia e giustizia del 25 novembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20004

Va affermata in via definitiva l'ammissibilita' (gia' riconosciuta in fase di delibazione) del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia in relazione al potere (esercitato con decreto ministeriale 25 novembre 1992) di disporre che la corrispondenza di taluni detenuti (assoggettati al regime detentivo 'ex' art. 41-bis, comma secondo, L. n. 354 del 1975) sia sottoposta al visto di controllo del direttore dell'istituto penitenziario. Ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' infatti abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (v., rispettivamente, artt. 15 e 110 Cost.), mentre sotto il profilo oggettivo e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita dall'art. 15, comma secondo, Cost., all'Autorita' giudiziaria in tema di limitazioni alla liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. - Sull'ammissibilita' del conflitto (in sede di prima delibazione), v. ord. n. 183/1993.

Massima n. 20005

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia in riferimento al decreto ministeriale in data 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione della corrispondenza espistolare di taluni detenuti al visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario. Con successivo decreto (in data 25 novembre 1993) il Ministro della giustizia ha infatti revocato la disposizione, relativa alla sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo, contenuta nell'impugnato decreto, riconoscendo espressamente (in ossequio a recente sentenza della Corte costituzionale) che il potere di sottoporre o meno detta corrispondenza al visto di controllo e' di esclusiva spettanza, a norma dell'art. 15 Cost., dell'autorita' giudiziaria. - Sul contenuto e limiti del potere spettante al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 41 bis l. n. 354/1975, v. S. n. 349/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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