Corte costituzionale

Sentenza n. 377/1993

Corte cost., sent. 14 ottobre 1993, n. 377

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
377/1993
Data di deposito
14 ottobre 1993
Data di decisione
6 ottobre 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:377

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992

Parametri

  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 53, statuto regione Sardegna
  • art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979

Massime

Massima n. 19816

Nella procedura per l'approvazione delle tariffe dei servizi aerei di linea interni operati dalle societa' Alitalia e Ati, la presenza della Regione Sardegna - richiesta dagli artt. 53 del relativo Statuto speciale e 66 e 67 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 348 del 1979 - deve essere garantita nelle ordinarie forme della collaborazione consultiva, per la cui legittimita' e' sufficiente, in ossequio al principio di leale cooperazione, che la regione sia posta in grado di esprimere il parere alla luce di tutti gli elementi in base ai quali lo Stato intende esercitare il proprio potere e che il provvedimento ministeriale, eventualmente divergente - nel contenuto sostanziale - dal parere, sia sorretto da adeguata motivazione. E' quindi da escludersi che alla Regione Sardegna dovesse essere sottoposto, per il definitivo parere, il testo finale del decreto di approvazione di dette tariffe n. 13 del 24 novembre 1992: deve infatti ritenersi che, nella specie, l'accordo tra rappresentanti regionali e societa' ATI, scaturito dalla riunione in data 14 ottobre 1992 - indetta a seguito del parere negativo espresso dalla regione con nota del 13 ottobre 1992 - presso il Ministero dei trasporti e sostanzialmente trasfuso nel decreto stesso, abbia costituito valida espressione, da parte di detta regione, di un parere positivo sull'atto da emanare. Ne' puo' lamentarsi la difformita', rispetto a tale accordo, delle tariffe particolari applicate a percorsi con scalo intermedio (a Roma o a Milano), di cui all'art. 4 del decreto, non risultando le stesse aumentate ne' oggetto di un qualche specifico rilievo regionale. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre 1992, le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle societa' Alitalia ed ATI, senza aver sottoposto ad un ulteriore parere della Regione Sardegna il testo sul quale la Regione medesima ha gia' avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva. - cfr. la diversa ipotesi di funzione consultiva svolta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto per il T.A.A. - non assimilabile per la Corte a quella considerata nella attuale questione - oggetto della sent. n. 37/89.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre 1992, le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle società Alitalia ed ATI, senza aver sottoposto ad un ulteriore parere della Regione Sardegna il testo sul quale la Regione medesima ha già avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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