Corte costituzionale
Sentenza n. 362/1993
Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 362/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:362
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 13, comma 1, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 13, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 19996
L'eccezione prevista dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria) al principio devolutivo alla Regione Sicilia - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello statuto regionale - dei proventi delle nuove entrate tributarie riscosse nel suo territorio, richiede - come la Corte ha gia' affermato - nella legge che la prevede "la inclusione di un'apposita clausola di destinazione alle particolari finalita' da soddisfare". Non si richiede, invece, che la riserva allo Stato delle nuove entrate - riserva che secondo lo stesso art. 2, e' possibile anche in relazione a finalita' "continuative" (oltre che contingenti) - sia circoscritta nel tempo, ne' che per poterla disporre si verifichino "eventi naturali imprevedibili" ai quali lo Stato debba far fronte, giacche' una tale limitazione, non rinvenibile nella lettera del citato art. 2, sarebbe chiaramente incompatibile con la sua 'ratio', che e' quella di consentire alla legge dello Stato di istituire nuove entrate tributarie per la realizzazione di finalita' proprie all'intera comunita' nazionale. - S. nn. 61/1987 e 87/1987.
Massima n. 19997
Le condizioni richieste dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sicilia in materia finanziaria) per potersi fare eccezione al principio devolutivo - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello Statuto speciale - dei proventi delle nuove entrate tributarie riscosse nel suo territorio, debbono riconoscersi soddisfatte dalle disposizioni degli artt. 13, d.l. n. 333 del 1992 (convertito in l. n. 359 del 1992) e 13, primo comma, d.l. n. 384 del 1992 (convertito in legge n. 438 del 1992) che riservano allo Stato le entrate (o maggiori entrate) da essi istituite; derivanti da nuove imposte o aumenti d'imposte (imposte straordinarie sui fabbricati e sui depositi bancari e postali; adeguamento delle detrazioni d'imposta e nuove aliquote Irpef; trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazione d'imposta; indeducibilita', ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg, dell'imposta locale sui redditi, ecc..). Come in entrambi i decreti si dichiara espressamente, il legislatore ha infatti destinato le nuove entrate "alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio in sede comunitaria": finalita' chiaramente individuate e riferite all'emergenza finanziaria, in relazione alla quale le nuove entrate hanno una funzione essenziale anche in adempimento di precisi impegni comunitari. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, degli artt. 13, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in l. 8 agosto 1992, n. 359, e 13, primo comma, d.l. 19 settembre 1992, n. 438, convertito con modificazioni in l. 14 novembre 1992, n. 438). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica", convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso dalla Regione Sicilia, in relazione agli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, con il ricorso 11 settembre 1992;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella l. 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), promosso dalla Regione Sicilia, in relazione all'art. 36 dello statuto regionale e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, con il ricorso 11 dicembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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