Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1993

Corte cost., sent. 1° luglio 1993, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1993
Data di deposito
1° luglio 1993
Data di decisione
24 giugno 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:296

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente giunta regione Sardegna n. 212 del 8 settembre 1992
  • art. 7, comma 1, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 7, comma 1, decreto del Presidente giunta regione Sardegna n. 384 del 19 settembre 1992

Parametri

  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 7, comma 1, decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 27, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.a), statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 19842

La natura costituzionale del conflitto di attribuzione fra enti non e' esclusa dal fatto che il ricorso statale prospetti la lesione di disposizioni di legge ordinaria, se - come nel caso di specie - tali disposizioni siano indicate come espressive di interessi nazionali inderogabili ovvero come norme fondamentali di riforma economico-sociale, di modo che in esse viene individuato il contenuto di un limite costituzionale alle competenze legislative e amministrative della regione resistente. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' del conflitto proposto dallo Stato, nei confronti della Regione Sardegna, deducendo la violazione dell'art. 7, primo comma, d.l. n. 384 del 1992, in relazione all'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna).

Massima n. 19843

Posto che la figura dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni comprende ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere dell'uno consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata all'altro soggetto, non puo' escludersi che, in relazione ad un atto regionale ritenuto illegittimamente interferente con le attribuzioni dello Stato, quest'ultimo sia legittimato a ricorrere, mediante il conflitto, al fine di accertare quale sia - a termini di Statuto speciale - l'organo regionale effettivamente competente a porre in essere l'atto interferente con le attribuzioni statali che si assumono menomate. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato, nei confronti della Regione Sardegna, prospettando la violazione dell'art. 27 dello Statuto speciale, per essere stati recepiti gli accordi di comparto dei dipendenti regionali con provvedimento del Presidente della Giunta, anziche' con deliberazione del Consiglio). - v. S. n. 204/1991.

Massima n. 19844

L'art. 7, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992, disponendo il blocco temporaneo degli accordi di comparto nel pubblico impiego e l'ultrattivita', sino al 31 dicembre 1993, di quelli riferiti al triennio 1988-1990, integra - sia pur attraverso una deroga temporanea ed eccezionale - la disciplina dell'efficacia temporale degli accordi di comparto stabilita dall'art. 13 della legge quadro n. 93 del 1983, correlandola all'obiettivo, di politica economica, di cristallizzare la spesa globale relativa alle retribuzioni del settore pubblico; percio', al pari dell'art. 13 cit., il suddetto art. 7, comma primo, presenta i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, e, in quanto tale, vincola l'esercizio di attribuzioni regionali esclusive, quale quella spettante alla Regione Sardegna in materia di trattamento economico dei propri dipendenti. - Sui caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (innovativita' di contenuto normativo; incidenza su settori di importanza essenziale per la vita della comunita'; caratterizzazione come principi generali, che esigono uniforme attuazione sul territorio nazionale), v. S. nn. 366/1992, 356/1992, 188/1992, 493/1991, 386/1991, 349/1991, 1033/1988, 1002/1988, 274/1988; nel senso che la qualificazione come norma fondamentale di riforma economico-sociale non e' esclusa dal carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni, v. S. nn. 493/1991 e 274/1988.

Massima n. 19845

Il blocco temporaneo degli accordi di comparto del pubblico impiego - disposto, sino al 31 dicembre 1993, dall'art. 7, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992 - esige, per la sua stessa finalita' e per rispetto del principio di eguaglianza, applicazione generalizzata ed uniforme senza possibilita' di esenzioni di sorta; non e' percio' irragionevole, ne' ingiustificato, che la suddetta norma eserciti efficacia retroattiva nei confronti di isolati provvedimenti di recepimento di accordi relativi al triennio 1991-1993, gia' emanati al momento di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992.

Massima n. 19846

Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 - il cui art. 7, comma primo, dispone il blocco temporaneo degli accordi di comparto nel pubblico impiego sino al 31 dicembre 1993 - il provvedimento con cui la Regione Sardegna, in data anteriore a quella del suddetto decreto-legge, ha recepito l'accordo di comparto del personale regionale per il periodo 1991-1993, si configura come un esercizio di attribuzioni regionali esclusive che menoma l'integrita' della competenza statale in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dall'art. 7, comma primo, cit.. Pertanto, assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal ricorso statale, va dichiarato che non spetta alla Regione Sardegna conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dall'amministrazione della Regione stessa e degli enti strumentali regionali relativo al triennio 1991-1993, e, conseguentemente, va annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212. - v. le precedenti massime C) e D).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Sardegna conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dalla amministrazione della Regione stessa e dagli enti strumentali regionali relativo al triennio 1991-1993 e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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