Corte costituzionale
Sentenza n. 260/1993
Corte cost., sent. 1° giugno 1993, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/1993
- Data di deposito
- 1° giugno 1993
- Data di decisione
- 26 maggio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 58 del 29 gennaio 1992
- art. 1, comma 3, legge n. 58 del 29 gennaio 1992
- art. 4, comma 3, legge n. 58 del 29 gennaio 1992
- art. 4, legge n. 58 del 29 gennaio 1992
Parametri
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, tabella 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 1, e ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
Massime
Massima n. 19699
I principi della proporzionale etnica e del bilinguismo posti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici.
Massima n. 19700
Nel sancire i principi della proporzionale etnica nell'organizzazione dei pubblici uffici, l'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si riferisce esclusivamente ai ruoli del personale degli uffici statali. Pertanto, ove una legge statale di riforma organizzativa della pubblica amministrazione, diretta alla privatizzazione di servizi pubblici e applicabile alla Provincia di Bolzano, sottragga un pubblico servizio all'amministrazione diretta o indiretta dello Stato per affidarlo in concessione a societa' private, l'organico del personale di tali societa' - la cui liberta' di organizzazione del lavoro e' garantita dall'art. 41, primo comma, Cost. - fuoriesce dall'ambito normativo del precetto statutario. Va percio' respinta la censura d'incostituzionalita' avanzata, in riferimento all'anzidetto precetto, nei confronti dell'art. 1 della legge n. 58 del 1992 che nel quadro della prevista riforma del settore delle telecomunicazioni, ha disposto la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 89, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Massima n. 19701
Nel disporre la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, l'art. 1 della legge n. 58 del 1992 non ha abrogato la tabella n. 14 (allegata alle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo di cui al d.P.R. n. 752 del 1976), tabella che stabilisce l'organico del personale della suindicata Azienda nella Provincia di Bolzano, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto della sua applicazione. E' percio' senz'altro da escludere - a prescindere dalla questione se le tabelle allegate al suddetto decreto siano fonti di diritto di rango pari a quello delle norme di attuazione - che la disposizione in questione possa ritenersi illegittima per essere stata approvata senza l'osservanza della procedura richiesta per l'emanazione di queste dall'art. 107 dello Statuto regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 107, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Massima n. 19702
La disposizione dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, che in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, attribuisce al personale dell'Azienda - compreso quello del ruolo locale di Bolzano - il diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze delle societa' concessionarie a cui i suddetti servizi vengono affidati, non e' in contrasto con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, come la norma in questione precisa, il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni non avviene mediante la creazione di posti in soprannumero, ma - in conformita' delle procedure di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 - utilizzando i posti di ruolo disponibili, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Massima n. 19703
A differenza del principio della proporzionale etnica, di cui all'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo stabilito, a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, dall'art. 100 dello stesso Statuto, comprende nel proprio ambito normativo anche i concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio della Provincia. Peraltro gli artt. 1 e segg. della legge n. 58 del 1992, che nel quadro della privatizzazione dei servizi telefonici hanno previsto, salva diversa opzione, il passaggio del personale della soppressa Azienda di Stato - compreso quello del ruolo locale della Provincia di Bolzano - alle dipendenze delle societa' concessionarie a cui tali servizi sono stati affidati, non tocca il precetto statutario ne' quindi impedisce che detto personale resti soggetto al principio del bilinguismo secondo la disciplina degli artt. 1 e ss. del d.P.R. n. 752 del 1976. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 89 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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