Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1993
Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1993
- Data di deposito
- 7 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:228
Norme oggetto del giudizio
- prot.5497, lettera del ministero del tesoro del 22 agosto 1992
Parametri
- art. 50, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 16 marzo 1992
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 80, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 15, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 50, comma 3, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 4, comma 1, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 19389
Il potere ispettivo sulle unita' sanitarie locali, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, rientra nelle competenze in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri trasferite alle Province autonome dalla Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 7, dello Statuto; art. 1, d.P.R. n. 267 del 1992; art. 4, d.P.R. n. 266 del 1992; nonche' art. 15, L. reg. n. 6 del 1980), talche' deve escludersi - in mancanza di espresse previsioni al riguardo - la possibilita' di controlli statali aggiuntivi previsti da norme di contabilita' generale anteriori allo speciale ordinamento regionale. Non spetta, pertanto, al Ministro del tesoro esercitare nei confronti dell'Unita' sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, ed all'art. 3, L. 26 luglio 1939 n. 1037; e va, conseguentemente, annullata la lettera-avviso dello stesso Ministro in data 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.
Massima n. 19390
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alla domanda di sospensione dell'atto che ha dato luogo a conflitto di attribuzione tra enti, se tale atto (nella specie, la lettera-avviso 22 agosto 1992 del Ministro del tesoro, con cui si disponeva una verifica amministrativo-contabile alla u.s.l. n. 2 di Merano da parte dei servizi ispettivi di finanza) sia stato eseguito in data anteriore alla stessa presentazione del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al Ministro del Tesoro esercitare nei confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; di conseguenza annulla la lettera-avviso del Ministro del Tesoro del 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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