Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1993

Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/1993
Data di deposito
7 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:228

Norme oggetto del giudizio

  • prot.5497, lettera del ministero del tesoro del 22 agosto 1992

Parametri

  • art. 50, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 80, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 15, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 50, comma 3, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 4, comma 1, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 19389

Il potere ispettivo sulle unita' sanitarie locali, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, rientra nelle competenze in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri trasferite alle Province autonome dalla Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, n. 7, dello Statuto; art. 1, d.P.R. n. 267 del 1992; art. 4, d.P.R. n. 266 del 1992; nonche' art. 15, L. reg. n. 6 del 1980), talche' deve escludersi - in mancanza di espresse previsioni al riguardo - la possibilita' di controlli statali aggiuntivi previsti da norme di contabilita' generale anteriori allo speciale ordinamento regionale. Non spetta, pertanto, al Ministro del tesoro esercitare nei confronti dell'Unita' sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, ed all'art. 3, L. 26 luglio 1939 n. 1037; e va, conseguentemente, annullata la lettera-avviso dello stesso Ministro in data 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.

Massima n. 19390

Nessuna pronuncia va adottata in ordine alla domanda di sospensione dell'atto che ha dato luogo a conflitto di attribuzione tra enti, se tale atto (nella specie, la lettera-avviso 22 agosto 1992 del Ministro del tesoro, con cui si disponeva una verifica amministrativo-contabile alla u.s.l. n. 2 di Merano da parte dei servizi ispettivi di finanza) sia stato eseguito in data anteriore alla stessa presentazione del ricorso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro del Tesoro esercitare nei confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; di conseguenza annulla la lettera-avviso del Ministro del Tesoro del 22 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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