Corte costituzionale
Sentenza n. 218/1993
Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/1993
- Data di deposito
- 5 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:218
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 16 del 18 gennaio 1992
- nota del Commissario del governo provincia Bolzano del 1° ottobre 1992
Parametri
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Massime
Massima n. 19619
La legge 18 gennaio 1992 n. 16 - recante "norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali" - e' applicabile anche nei territori delle Province autonome, giacche' si inserisce nel filone della legislazione antimafia, perseguendo finalita' ed interessi nazionali connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria, in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica: di talche' sussistono, nella specie, i requisiti che legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando esso incida su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale. - Cfr. S. n. 407/1992.
Massima n. 19620
Il Commissario del Governo che solleciti il Comune a revocare, in applicazione della L. n. 16 del 1992, un consigliere ed assessore definitivamente condannato per il reato di interesse privato in atti d'ufficio, esercita un proprio potere di impulso e di vigilanza preventiva, pienamente giustificato dall'esigenza di tutelare l'interesse generale - di sicura spettanza statale - alla difesa dell'ordine pubblico, cui risponde la legge su citata. Spetta, pertanto, allo Stato - e per esso al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano - invitare, con la nota 1 ottobre 1992 n. 26372,il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena a far adottare dal competente organo, in applicazione della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il provvedimento indicato nella nota medesima. - V. massima precedente, nonche' S. n. 407/1992.
Massima n. 19621
La mera espressione di un parere giuridico non e' idonea a dar luogo ad un conflitto di attribuzioni. (Inammissibilita' del conflitto proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano in ordine alla nota del Commissario del Governo 1 ottobre 1992 n. 26372, per la parte in cui l'organo statale afferma che i provvedimenti comunali di revoca di consiglieri ed assessori, da adottare in applicazione della L. 18 gennaio 1992 n. 16, sarebbero sottratti al controllo di legittimita' della Giunta provinciale). - Cfr. S. nn. 771/1988, 775/1988, 473/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, invitare, con la nota n. 26372 del 1° ottobre 1992, il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena a far adottare dal competente organo, in applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il provvedimento indicato nella nota medesima;
Dichiara inammissibile, in ogni altra parte, il conflitto di attribuzione sollevato con il ricorso in epigrafe dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota del Commissario del Governo sopra citata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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