Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1993
Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1993
- Data di deposito
- 5 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:215
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 957 del 11 giugno 1992
Parametri
- art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
Massime
Massima n. 19378
Per potersi esperire un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, non basta che il "cattivo esercizio" del potere si manifesti nell'illegittimita' dell'atto - sindacabile innanzi al giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale - ma occorre che esso configuri una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente, in mancanza di che il sollevato conflitto va dichiarato inammissibile. - S. nn. 473/1992, 245/1992, 104/1989, 747/1988, 731/1988, 559/1988, 152/1986.
Massima n. 19379
L'uso della dizione "scuola tedesca" (anziche' "scuola in lingua tedesca") in alcuni allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano che approva moduli e registri per dette scuole, rappresenta un'occasionale imprecisione terminologica che non intacca il principio del bilinguismo ne' e' idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria, sicche' la denunciata illegittimita' degli allegati non assume rilievo costituzionale e non puo' determinare l'insorgenza di un conflitto fra enti. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992 n. 957/3). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in materia di "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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