Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1993

Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1993
Data di deposito
5 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:215

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 957 del 11 giugno 1992

Parametri

  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983

Massime

Massima n. 19378

Per potersi esperire un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, non basta che il "cattivo esercizio" del potere si manifesti nell'illegittimita' dell'atto - sindacabile innanzi al giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale - ma occorre che esso configuri una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente, in mancanza di che il sollevato conflitto va dichiarato inammissibile. - S. nn. 473/1992, 245/1992, 104/1989, 747/1988, 731/1988, 559/1988, 152/1986.

Massima n. 19379

L'uso della dizione "scuola tedesca" (anziche' "scuola in lingua tedesca") in alcuni allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano che approva moduli e registri per dette scuole, rappresenta un'occasionale imprecisione terminologica che non intacca il principio del bilinguismo ne' e' idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria, sicche' la denunciata illegittimita' degli allegati non assume rilievo costituzionale e non puo' determinare l'insorgenza di un conflitto fra enti. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992 n. 957/3). - V. massima precedente (ed, ivi, richiami).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, in materia di "Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca", con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze