Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1993
Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1993
- Data di deposito
- 29 aprile 1993
- Data di decisione
- 21 aprile 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:204
Norme oggetto del giudizio
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2098 del 6 ottobre 1992
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2099 del 6 ottobre 1992
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2108 del 9 ottobre 1992
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2164 del 9 ottobre 1992
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2165 del 9 ottobre 1992
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2361 del 30 ottobre 1992
- telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2220 del 20 ottobre 1992
Parametri
- art. 4, n.6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
- art. 4, n.2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n.7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 19607
Nel settore delle attivita' regionali da svolgere all'estero, siano esse "promozionali" o di "mero rilievo internazionale", il principio di leale cooperazione tra Stato e regioni comporta l'obbligo di queste ultime di comunicare al Governo le iniziative in programma, con tempestivita' di preavviso e completezza di informazioni, e, reciprocamente, l'obbligo del Governo di motivare l'eventuale rifiuto dell'"intesa" o dell'"assenso", enunciandone - sia pur in termini sommari e nel rispetto delle esigenze di riservatezza - le ragioni formali e/o sostanziali. - S. nn. 179/1987 e 472/1992.
Massima n. 19608
La mancanza di qualsivoglia motivazione nei provvedimenti governativi di diniego dell'"intesa" o dell'"assenso" allo svolgimento di attivita' estere programmate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, comporta lesione della sfera di attribuzioni spettanti a quest'ultima in ordine allo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale"; e cio' indipendentemente da ogni considerazione sulla specificita' del regime statutario di tali attivita', sulle caratteristiche delle singole iniziative e sulla tempestivita' della loro comunicazione. Non spetta, quindi, allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia, e vanno di conseguenza annullati gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992, nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992, e n. 200/02361 del 30 ottobre 1992. - V. massima precedente.
Massima n. 19609
Non e' irragionevole, ne' lesivo di attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, che il Governo abbia espresso l'"intesa" in ordine all'iniziativa di una trasferta a Lubiana del Presidente della suddetta Regione, subordinandola al rispetto di condizioni - quali la partecipazione del solo Presidente alla trasferta e il divieto di stipulare col Governo sloveno accordi non preventivamente sottoposti all'esame degli organi statali - che appaiono oggettivamente riferibili (non tanto ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, quanto) alla particolare situazione internazionale nel cui contesto si collocava l'iniziativa regionale, e che sono dirette ad evitare possibili implicazioni sul piano delle responsabilita' internazionali dello Stato. (Spettanza allo Stato di indicare le condizioni di cui all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) che non spetta allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attività "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, di conseguenza, annulla gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02361 del 30 ottobre 1992;
b) che spetta allo Stato indicare le condizioni di cui all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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