Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1993

Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1993
Data di deposito
29 aprile 1993
Data di decisione
21 aprile 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:204

Norme oggetto del giudizio

  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2098 del 6 ottobre 1992
  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2099 del 6 ottobre 1992
  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2108 del 9 ottobre 1992
  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2164 del 9 ottobre 1992
  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2165 del 9 ottobre 1992
  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2361 del 30 ottobre 1992
  • telefax della Presidenza Consiglio dei Ministri n. 2220 del 20 ottobre 1992

Parametri

  • art. 4, n.6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
  • art. 4, n.2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n.7, statuto regione Friuli Venezia Giulia

Massime

Massima n. 19607

Nel settore delle attivita' regionali da svolgere all'estero, siano esse "promozionali" o di "mero rilievo internazionale", il principio di leale cooperazione tra Stato e regioni comporta l'obbligo di queste ultime di comunicare al Governo le iniziative in programma, con tempestivita' di preavviso e completezza di informazioni, e, reciprocamente, l'obbligo del Governo di motivare l'eventuale rifiuto dell'"intesa" o dell'"assenso", enunciandone - sia pur in termini sommari e nel rispetto delle esigenze di riservatezza - le ragioni formali e/o sostanziali. - S. nn. 179/1987 e 472/1992.

Massima n. 19608

La mancanza di qualsivoglia motivazione nei provvedimenti governativi di diniego dell'"intesa" o dell'"assenso" allo svolgimento di attivita' estere programmate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, comporta lesione della sfera di attribuzioni spettanti a quest'ultima in ordine allo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale"; e cio' indipendentemente da ogni considerazione sulla specificita' del regime statutario di tali attivita', sulle caratteristiche delle singole iniziative e sulla tempestivita' della loro comunicazione. Non spetta, quindi, allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attivita' "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia, e vanno di conseguenza annullati gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992, nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992, e n. 200/02361 del 30 ottobre 1992. - V. massima precedente.

Massima n. 19609

Non e' irragionevole, ne' lesivo di attribuzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, che il Governo abbia espresso l'"intesa" in ordine all'iniziativa di una trasferta a Lubiana del Presidente della suddetta Regione, subordinandola al rispetto di condizioni - quali la partecipazione del solo Presidente alla trasferta e il divieto di stipulare col Governo sloveno accordi non preventivamente sottoposti all'esame degli organi statali - che appaiono oggettivamente riferibili (non tanto ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, quanto) alla particolare situazione internazionale nel cui contesto si collocava l'iniziativa regionale, e che sono dirette ad evitare possibili implicazioni sul piano delle responsabilita' internazionali dello Stato. (Spettanza allo Stato di indicare le condizioni di cui all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) che non spetta allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attività "promozionali" o di "mero rilievo internazionale" della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, di conseguenza, annulla gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02361 del 30 ottobre 1992;

b) che spetta allo Stato indicare le condizioni di cui all'"intesa" espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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