Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/1993
Corte cost., ord. 16 febbraio 1993, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:68
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 8 maggio 1987
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19093
Nella prima fase del giudizio per conflitto fra poteri, la Corte e' chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", talche', ove la pronuncia sia di ammissibilita', resta impregiudicata la facolta' delle parti di proporre, anche su tale punto, istanze ed eccezioni nella fase successiva a contraddittorio pieno. - Cfr. O. nn. 228/1975 e 229/1975.
Massima n. 19095
Il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera 8 maggio 1987 con cui l'assemblea del Senato - recependo precedente decisione della giunta per le immunita' parlamentari - ha statuito che i fatti per i quali e' pendente azione civile di responsabilita' a carico di un suo membro ricadono nella prerogativa dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, va dichiarato ammissibile in sede di prima delibazione (art. 37, comma quarto, L. n. 87 del 1953), giacche' il Tribunale, in quanto organo giurisdizionale, e' legittimato ad esser parte di un conflitto tra poteri, e ben puo' utilizzare la forma dell'ordinanza come mezzo per proporlo, mentre - sotto il profilo oggettivo - e' denunciata l'invasione della sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, garantita da norme costituzionali. - Sulla legittimazione (attiva e passiva) dei singoli organi giurisdizionali ad esser parti di conflitti di attribuzione fra poteri, v. S. nn. 231/1975 e 1150/1988, O. nn. 228/1975, 229/1975 e 38/1986; sull'ordinanza come mezzo di valida proposizione del conflitto da parte di organi giuridizionali, v. O. nn. 228/1975, 229/1975, e O. 10-18 febbraio 1988 (in S. n. 1150/1988); sull'ammissibilita' di conflitti a tutela della funzione giurisdizionale, v. S. n. 231/1975 e 1150/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente (Tribunale di Roma), il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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