Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/1993
Corte cost., ord. 30 luglio 1993, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:368
Parametri
- art. 18, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 16, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19655
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. (Rinvio a nuovo ruolo delle cause iscritte ai nn. 15 e 84 del R.O. 1993 e 700 del R.O. 1992, 3 e 4 del registro conflitti 1993, discusse all'u.p. del 4 maggio 1993, e 17 del registro conflitti 1993 discussa all'u.p. del 25 maggio 1993).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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