Corte costituzionale
Ordinanza n. 293/1993
Corte cost., ord. 24 giugno 1993, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 293/1993
- Data di deposito
- 24 giugno 1993
- Data di decisione
- 23 giugno 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:293
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 5, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, Costituzione
Massime
Massima n. 19535
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso l'intervento di associazioni che non siano parti nel giudizio 'a quo'. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nel dichiarare inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge n. 87 del 1953, l'intervento, oltre tutto tardivo, dell'"Associazione Antenne").
Massima n. 19536
Come gia' osservato, nel procedimento d'interruzione della gravidanza da parte di gestante minorenne, il mancato assenso anche di uno solo dei genitori e', nella previsione dell'art. 12, l. n. 194 del 1978, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare che costituisce, tuttavia, mero strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, e che rimane quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 della citata legge per potersi procedere all'interruzione della gravidanza. Difettano quindi di rilevanza sia la questione relativa ai citati artt. 4 e 5, l. n. 194/1978, in quanto essi non sono suscettibili di applicazione nel giudizio 'a quo' che riguarda la richiesta di una minore ad ottenere dal giudice l'autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, che quella relativa all'art. 12 della citata legge in quanto tale norma e' stata denunciata solo come tramite per introdurre le censure riferite ai citati artt. 4 e 5. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12, l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost.). - S. n. 196/1987 e O. n. 463/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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