Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1993

Corte cost., ord. 24 giugno 1993, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
293/1993
Data di deposito
24 giugno 1993
Data di decisione
23 giugno 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:293

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 5, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 19535

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso l'intervento di associazioni che non siano parti nel giudizio 'a quo'. (Principio ribadito dalla Corte, in giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194 del 1978, nel dichiarare inammissibile, a norma dell'art. 25 della legge n. 87 del 1953, l'intervento, oltre tutto tardivo, dell'"Associazione Antenne").

Massima n. 19536

Come gia' osservato, nel procedimento d'interruzione della gravidanza da parte di gestante minorenne, il mancato assenso anche di uno solo dei genitori e', nella previsione dell'art. 12, l. n. 194 del 1978, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare che costituisce, tuttavia, mero strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, e che rimane quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 della citata legge per potersi procedere all'interruzione della gravidanza. Difettano quindi di rilevanza sia la questione relativa ai citati artt. 4 e 5, l. n. 194/1978, in quanto essi non sono suscettibili di applicazione nel giudizio 'a quo' che riguarda la richiesta di una minore ad ottenere dal giudice l'autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, che quella relativa all'art. 12 della citata legge in quanto tale norma e' stata denunciata solo come tramite per introdurre le censure riferite ai citati artt. 4 e 5. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12, l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost.). - S. n. 196/1987 e O. n. 463/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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