Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1993

Corte cost., ord. 1° giugno 1993, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/1993
Data di deposito
1° giugno 1993
Data di decisione
26 maggio 1993
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:264

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 19427

Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione - restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui quest'ultimo ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Severino Citaristi, in ordine ad ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concedendola limitatamente alle ipotesi di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo - e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale e' quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volonta' del potere cui appartiene.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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