Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/1993
Corte cost., ord. 1° giugno 1993, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/1993
- Data di deposito
- 1° giugno 1993
- Data di decisione
- 26 maggio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:264
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19427
Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione - restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui quest'ultimo ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Severino Citaristi, in ordine ad ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concedendola limitatamente alle ipotesi di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo - e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale e' quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volonta' del potere cui appartiene.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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