Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/1993
Corte cost., ord. 1° giugno 1993, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/1993
- Data di deposito
- 1° giugno 1993
- Data di decisione
- 26 maggio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:263
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 1° aprile 1993
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19423
Va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (restando impregiudicata, anche su tale punto, ogni decisione nella fase successiva a contraddittorio pieno) il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nei reati di turbata liberta' degli incanti (pluriaggravata) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravata), senza adottare alcuna decisione di merito, per esser stata la richiesta presentata oltre il termine - ritenuto perentorio - stabilito dall'art. 344, comma primo, cod. proc. pen.. Infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dagli artt. 68 e, rispettivamente, 112 Cost., mentre - sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale e' quella conferita dall'art. 112 Cost. al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale, nel cui assolvimento il p.m. dichiara definitivamente la volonta' del potere cui appartiene.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura ricorrente della presente ordinanza;
b) che a cura della Procura ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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