Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/1993
Corte cost., ord. 7 maggio 1993, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/1993
- Data di deposito
- 7 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:230
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero del tesoro n. 13 del 23 dicembre 1992
Parametri
- art. 28, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19544
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, la dichiarazione della Regione ricorrente che, in seguito ad un atto dello Stato sopravvenuto al provvedimento impugnato, sia cessata la materia del contendere, e la espressa adesione a tale istanza, per quanto attiene alla cessazione della lite, da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio, esimono la Corte dal pronunciarsi sulla istanza di sospensione proposta ai sensi degli artt. 40, legge n. 87 del 1953, e 28, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. (Non luogo a provvedere, riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in seguito alle dichiarazioni delle parti circa gli effetti - ritenuta la cessazione della materia del contendere - sul giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alla circolare del Ministero del Tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, della sopravvenuta nota dello stesso Ministero, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronuncia sull'ulteriore corso del processo, dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, per la sospensione dell'esecuzione della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13 - Istituti di previdenza, impugnata con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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