Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1993
Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1993
- Data di deposito
- 29 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:22
Parametri
- art. 16, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 18, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 19129
A norma degli artt. 16 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 18 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dagli stessi giudici presenti alle udienze; ove quindi un componente del collegio cessi dalla carica prima che la decisione sia adottata, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone il rinvio della suddetta causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze