Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1992

Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1992
Data di deposito
4 marzo 1992
Data di decisione
19 febbraio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 252 del 8 agosto 1991
  • art. 1, comma 1, legge n. 252 del 8 agosto 1991

Parametri

  • art. 136, Costituzione
  • art. 9, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 18074

Le disposizioni degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, non vulnerano il giudicato costituzionale espresso con sentenza n. 116/1991 con la quale furono riconosciuti costituzionalmente illegittimi, perche' lesivi di competenze regionali e provinciali, due profili della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernenti rispettivamente: a) l'attribuzione al comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, di poteri gestionali (art. 4) da esercitare direttamente o tramite la societa' per azioni nazionale; b) la sottrazione (art. 8, primo comma, lett. a) dell'importo di 140 miliardi di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752 del 1986, gia' destinato per il 1990 a interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. Nessuna delle norme impugnate ha infatti, preservato o rinnovato l'efficacia delle disposizioni della legge n. 87 del 1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia, limitandosi invece, la prima, a riformulare le finalita' generali della legge n. 87 e gli strumenti di programmazione alla stessa correlati, e la seconda a regolare la costituzione della societa' per azioni di cui all'art. 5 stessa legge, nonche' a disporre l'"abrogazione" del'art. 3, secondo comma, dell'art. 4, primo e terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioe' delle norme gia' dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento all' art. 136 Cost.). - V. in tema di intangibilita' degli effetti delle pronunce costituzionali le sent. nn. 73/1963; 88/1966; 223/1983; 922/1988; 491/1989 e 545/1990.

Massima n. 18075

La nuova disciplina introdotta con la legge 8 agosto 1991, n. 252, nel sostituire la normativa posta con gli artt. 1 e 5 legge n. 87/1990, gia' impugnati per asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma (esclusa peraltro dalla sentenza di non fondatezza n. 116/1991)ha delimitato ulteriormente la portata dell'intervento statale con riferimento sia all'oggetto che alla durata dello stesso: collegando, da un lato (art. 1, primo e secondo comma), il finanziamento statale soltanto a "progetti integrati di rilevanza nazionale", predisposti da societa' "che assicurino una significativa presenza sui mercati"; riducendo, dall'altro (art. 1, primo comma), l'operativita' della legge (e la relativa autorizzazione di spesa) dal quinquennio previsto nella legge n. 87 al solo anno 1991. Tali limitazioni - oltre a circoscrivere la portata della nuova disciplina al sostegno di iniziative di carattere ultralocale - concorrono a giustificare la qualifica di "straordinario" che l'art. 1 della legge n. 252 ha ritenuto di dovere riferire sia "all'intervento" nel suo complesso che al "programma" predisposto dall'apposito comitato e approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate, in se' considerate, siano tali da apportare lesione alla sfera di autonomia provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonche' per violazione dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI di tale Statuto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia), per violazione degli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonché per violazione dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI di tale Statuto e dell'art. 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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