Corte costituzionale

Sentenza n. 486/1992

Corte cost., sent. 29 dicembre 1992, n. 486

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
486/1992
Data di deposito
29 dicembre 1992
Data di decisione
16 dicembre 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:486

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992

Parametri

  • art. 39, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 4, legge n. 457 del 5 agosto 1978
  • art. 88, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 28, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Massime

Massima n. 19036

L'art. 39, comma quarto, L. n. 87 del 1953, considera come elementi essenziali del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti soltanto l'indicazione delle attribuzioni costituzionali che si assumono violate, del modo in cui e' sorto il conflitto e dell'atto ritenuto invasivo, sicche' la mancanza di una formale richiesta sulla spettanza del potere contestato non preclude l'ammissibilita' del conflitto, tanto piu' quando - come nel caso di specie - le regioni ricorrenti contestino, non gia' l'appartenenza, ma l'illegittimo esercizio di un potere indiscutibilmente spettante allo Stato (quale, nella specie, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento).

Massima n. 19037

La materia dell'edilizia residenziale pubblica - trasferita alle regioni, ed avente ad oggetto interventi pubblici di varia natura comunque finalizzati alla provvista di alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti - comprende indubbiamente anche la cessione degli alloggi, in quanto tale cessione e' indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli alloggi (e con la qualifica di assegnatario), risulta finalizzata anche all'incremento del patrimonio abitativo, e rientra fra i compiti di enti (gli IACP, comunque denominati o ridisciplinati dalle leggi regionali) operanti all'esclusivo servizio di funzioni attribuite alle regioni. - S. n. 217/1988, nonche' S. nn. 493/1970, 16/1972, 727/1988, 1115/1988.

Massima n. 19038

Affiche' sia legittimo, l'atto statale di indirizzo e coordinamento deve avere un apposito supporto nella legislazione statale, diretto a prevedere l'esercizio del potere stesso e il contenuto sostanziale dell'atto da adottare, attraverso la predisposizione di principi e di criteri idonei a vincolare e ad orientare la discrezionalita' governativa. - V., tra le altre, S. nn. 150/1982, 338/1988, 139/1990, 37/1991, 359/1991, 30/1992, 384/1992.

Massima n. 19039

Ne' l'art. 28, L. n. 412 del 1991, ne' altra norma di legge statale contempla l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento nella materia regionale della cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sicche' l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con d.P.R. 14 febbraio 1992 e recante i piani di cessione di tali alloggi costituisce un esercizio illegittimo della predetta funzione, avente l'effetto di menomare una competenza regionale costituzionalmente garantita. Non spetta pertanto allo Stato adottare un atto di indirizzo e coordinamento in mancanza di un'apposita base in una norma di legge ordinaria, e va conseguentemente annullato il d.P.R. 14 febbraio 1992 cit. (con assorbimento degli ulteriori profili di asserita lesione di competenze regionali). - V. massima precedente (e, ivi, richiami).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare un atto di indirizzo e coordinamento in mancanza di un'apposita base in una norma di legge ordinaria e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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