Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge n. 175 del 6 giugno 1991
- art. 3, comma 2, legge n. 175 del 6 giugno 1991
- art. 2, comma 2, legge n. 175 del 6 giugno 1991
- art. 25, comma 1, legge n. 175 del 6 giugno 1991
Parametri
- art. 5, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 26 marzo 1977
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 27 giugno 1985
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 26 marzo 1977
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 26 marzo 1977
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 17895
In materia creditizia, in base all'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, per quanto concerne l'istituzione, le autorizzazioni per l'esercizio, le approvazioni delle modifiche statutarie e la messa in amministrazione straordinaria o la liquidazione di enti e aziende di credito, spettano alla Regione specifiche competenze, sulle quali, in conseguenza della posizione di preminenza della disciplina attuativa dello Statuto speciale rispetto alla legge ordinaria, non possono incidere le leggi statali. Ne' in contrario varrebbe richiamare l'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R. n. 234 - in quanto la prevista riserva allo Stato della disciplina del risparmio, del credito e del controllo sugli enti, si riferisce ad interventi di carattere generale e deve coordinarsi con il citato art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 - o, tantomeno, le norme statali di recepimento della direttiva CEE n. 77/780 (l. n. 74 del 1985, d.P.R. n. 350 del 1985) che, invece, hanno fatto salve le attribuzioni in materia delle regioni a statuto speciale (art. 14, d.P.R. n. 350 del 1985, in applicazione del quale la Regione Trentino ha emanato la l. n. 1 del 1987).
Massima n. 17896
L'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvaguardia delle competenze legislative spettanti alle Regioni ad autonomia differenziata o alle Province autonome non preclude di giungere in via interpretativa a ritenere che le stesse siano state comunque preservate, ogni qualvolta la volonta' del legislatore nazionale di rispettare le speciali attribuzioni regionali o provinciali emerga con chiarezza e non si trovi contraddetta dalla presenza di disposizioni esplicitamente dirette a incidere su tali attribuzioni. - S. nn. 191/1991, 85/1990, 213/1988, 1133/1988.
Massima n. 17898
Ne' dal contesto della legge statale 6 giugno 1991, n. 175 - che pone una nuova disciplina generale per l'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - ne' dalle singole norme della stessa, oggetto della impugnativa della Regione Trentino-Alto Adige (art. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, 25, primo comma) - che attribuiscono in via esclusiva al Ministro del Tesoro e alla Banca d'Italia, sugli enti preposti a tale esercizio, specifici poteri di autorizzazione, approvazione e controllo - ne' dal quadro complessivo della legislazione statale e regionale in materia, e' dato desumere, riguardo all'applicabilita' di tali norme nel territorio della Regione, quella esplicita volonta' dello Stato (ved. massima B), in presenza della quale esse dovrebbero riconoscersi senza dubbio lesive delle competenze spettanti alla ricorrente (ved. massima A), ma senza la quale il principio di conservazione (ved. ancora massima B) non consente che siano dichiarate illegittime. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175, sollevate in riferimento agli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), per violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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