Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1992

Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/1992
Data di deposito
5 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:39

Norme oggetto del giudizio

  • circolare della regione siciliana n. 8588 del 31 dicembre 1990

Parametri

  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 18087

La legge di bilancio, conformemente alla sua natura di documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate e di uscite, e non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel bilancio di una entrata non puo' rilevare ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione nei confronti di provvedimenti che ad essa si ricolleghino e deve percio' escludersi, nel caso in questione, la tardivita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio in relazione alla impugnata circolare dell'Assessorato per il turismo , le comunicazioni e i trasporti, della Regione Sicilia, argomentata sul presupposto della natura meramente esecutiva di essa rispetto alla legge del bilancio, a suo tempo non impugnata.

Massima n. 18088

Con legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, si e' inteso creare un servizio unitario, destinato ad assicurare che sull'intero territorio nazionale le imprese siano ammesse ad operare nel settore quando, sulla base di uniformi criteri, risultino dotate di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere. L'esistenza di uno specifico interesse statale riguardo alla disciplina dell'attivita' di autotrasporto - che oltretutto si ricollega alla normativa comunitaria - secondo regole valide sull'intero territorio nazionale, non consente interferenze da parte della Regione Siciliana, il cui ambito di attribuzioni, come chiaramente enuncia l'art. 17 dello Statuto regionale, e' limitato alle comunicazioni e trasporti regionali. Si deve, di conseguenza, dichiarare che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e va quindi annullata la circolare della Regione siciliana n. 8588 del 31 dicembre 1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada); di conseguenza;

Annulla la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, emanata dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze