Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1992
Corte cost., sent. 29 luglio 1992, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1992
- Data di deposito
- 29 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:382
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 6, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 3, comma 3, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 9, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 10, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 3, comma 2, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 4, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 11, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 7, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
- art. 8, legge n. 68 del 5 febbraio 1992
Parametri
- art. 8, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18663
La legge 5 febbraio 1992, n. 68, in tema di ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, con il perseguire sia l'incremento delle dimensioni delle imprese - favorendo la cessazione di attivita' di quelle che dispongono di un solo veicolo - sia il promuovimento delle attivita' accessorie e complementari (depositi ed attivita' logistiche), dell'informatizzazione, della rilevazione di costi ed indici di produttivita', della formazione e dell'aggiornamento professionale, dell'ammodernamento del parco veicoli e dell'esercizio di trasporti combinati, sottintende un interesse di rilevanza nazionale, in ordine al quale e' ragionevole e non arbitrario l'apprezzamento del legislatore circa l'essenzialita' del settore in questione, la molteplicita' delle interrelazioni che il trasporto attiva, le implicazioni economiche della ristrutturazione e, soprattutto, l'urgenza di quest'ultima. Sussiste pertanto la complessiva congruita', rispetto alle predette esigenze, dell'intervento legislativo che, mediante la scelta dello strumento dell'incentivazione finanziaria, attestato sulla soglia minima della agevolazione economica diretta, (non piu', tuttavia, utilizzabile in futuro, ai sensi dell'art. 4, terzo comma. d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) configura, per l'idoneita' ad incidere in modo strutturale sul comparto, per la molteplicita' delle valenze e per l'interdipendenza degli effetti, una normativa di programmazione economica.
Massima n. 18664
La non frazionabilita' dell'interesse nazionale sotteso alla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (v. massima A) e' in "re ipsa" e, al riguardo, non puo' ipotizzarsi alcun intervento condizionato da limiti territoriali su un fattore del processo produttivo che trova la sua ragion d'essere ed esalta la sua efficienza nella mobilita' e nel collegamento con altri sistemi, ne', data la evidente complementarieta' delle singole previsioni della legge e il rapporto di interdipendenza funzionale che condiziona l'efficacia di esse, sarebbe possibile disarticolare l'intervento stesso in ragione delle dimensioni artigianali o industriali delle imprese destinatarie. Neppure puo' ritenersi che la legge predetta si ponga in contrasto con la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13, emanata dalla Provincia autonoma di Trento in materia, stante per quest'ultima l'estensione temporale piu' ampia, l'incidenza parzialmente diversa, la scelta di differenti strumenti di finanziamento e la considerazione solo di alcuni aspetti della problematica afferente all'autotrasporto. Non violano quindi la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di artigianato (art. 8, n. 9 dello Statuto) gli artt. 3, secondo e terzo comma, nonche' 4 e 6 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 68, i quali prevedono, per le imprese artigiane esercenti l'autotrasporto, agevolazioni nell'ammortamento dei mutui in caso di associazione in cooperative o consorzi, ovvero per l'acquisto di automezzi e per la realizzazione di infrastrutture, ne' gli artt. 9 e 10 che, rispettivamente, incentivano le cessazioni di attivita' per imprenditori singoli ed accordano la fiscalizzazione degli oneri sociali a chi assume questi ultimi alle proprie dipendenze. - S. nn. 734/1988, 796/1988.
Massima n. 18665
E' da escludersi che la legge 5 febbraio 1992, n. 68, nel prevedere il finanziamento diretto a favore delle imprese di trasporto attraverso il "Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi", comporti violazione del meccanismo di finanziamento per l'incremento dell'attivita' produttiva, stabilito dall'art. 15 dello Statuto speciale per il T.A.A., stante la natura di norma generale sulla programmazione economica rivestita dalla legge stessa, (v. massima A) e tantomeno che, dati i caratteri di incentivazione di detto Fondo, sussista contrasto con la norma "rinforzata" di cui all'art. 5, l. 30 novembre 1989, n. 386, la quale prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 9, n. 8, 15 dello Statuto speciale per il T.A.A. e 5, l. 30 novembre 1989 n. 386, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 9 e 10, l. 5 febbraio 1992, n. 68). - S. nn. 796/1988 e 116/1991.
Massima n. 18666
Risulta evidente che le competenze del Ministro dei trasporti fissate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68, in ordine alla determinazione dei criteri per l'accensione di mutui (art. 7) e per la concessione e l'erogazione dei benefici finanziari alle imprese di trasporto, siano strumentali rispetto alla necessaria, uniforme attuazione degli obiettivi, perseguiti dalla legge stessa e, in particolare, per assicurare una distribuzione degli incentivi secondo un'ottica globale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 11, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Massima n. 18667
La composizione del comitato deputato a fornire il proprio parere sulle domande di concessione dei benefici alle imprese di trasporto ex art. 11, primo comma, lett. c), e secondo comma della legge 5 febbraio 1992, n. 68, appare del tutto coerente con l'impostazione della legge - che per la sua complessita' interessa diversi momenti dell'amministrazione pubblica - e con la gia' vista matrice negoziale della stessa. La partecipazione in esso dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle associazioni sindacali piu' rappresentative e' peraltro motivata dalle implicazioni occupazionali e previdenziali, dagli effetti sul commercio e dai profili finanziari, nonche' infine, dal permanente coinvolgimento delle categorie produttive. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 16 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Massima n. 18668
Non viola la competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di addestramento e formazione professionale l'istituzione e l'incentivazione finanziaria di corsi di addestramento professionale entro un contingente prefissato dal Ministro dei trasporti e l'averne disciplinato direttamente la durata e i programmi, in quanto l'attribuzione di tali competenze all'amministrazione centrale risponde, nel quadro della legge 5 febbraio 1992, n. 68, ad una funzione di controllo e ad un'esigenza di uniformita', mentre la previsione in quanto tale si inserisce nel complessivo disegno di potenziamento del comparto sotto il profilo della miglior qualificazione (e quindi produttivita') del personale, destinato ad operare nell'ambito di strutture, sistemi e mezzi prevalentemente rinnovati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, n. 29 dello Statuto speciale per il T.A.A. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, l. 5 febbraio 1992, n. 68).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo e terzo comma, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 9 e numero 29, 9, numero 8, 15 e 16 dello Statuto speciale della Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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