Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1992

Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/1992
Data di deposito
5 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:38

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett.c), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett.i), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett.e), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett.h), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, m),IV prop, legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, m),V prop., legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett.g), legge n. 186 del 4 giugno 1991
  • art. 2, comma 1, lett.n), legge n. 186 del 4 giugno 1991

Parametri

  • art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974

Massime

Massima n. 18012

In mancanza di indicazioni contrarie nel testo normativo e nei lavori preparatori, la L. n. 186 del 1991 - istitutiva del CIPET - va ritenuta in linea generale applicabile alle Province autonome, delle quali e' espressamente contemplata la partecipazione consultiva ai lavori del Comitato (art. 1, comma quarto); restando salva, comunque, la possibilita' di dedurre in via interpretativa che singole disposizioni non si riferiscono a campi riservati alle competenze delle Regioni o delle Province autonome. - sugli 'standards' di applicabilita' delle leggi statali alle Regioni o alle Province autonome, v. S. nn. 210/1987 e 433/1987, 1000/1988, 372/1989, 49/1991.

Massima n. 18013

Il potere del CIPET di emanare direttive per coordinare la programmazione del settore trasporto, ad esso affidata, con quella economica generale, affidata al CIPE, costituisce una forma di raccordo fra due organi statali - l'uno operante nell'ambito dell'altro - e fra le rispettive competenze, onde dalla sua previsione non puo' derivare alcuna lesione dell'autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. a, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 18014

Il potere del CIPET di emanare direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti, concerne procedure e strutture organizzative di amministrazioni ed enti pubblici sottoposti alle competenze statali, e non quelle delle amministrazioni e degli enti dipendenti dalle Province autonome, onde la previsione del potere medesimo non puo' ritenersi lesiva delle competenze di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 18015

Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (e, nella specie, l'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, il quale prevede che gli interventi statali in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi siano determinati in base ad intesa con la Provincia autonoma interessata) non possono essere derogate dal legislatore ordinario e devono ritenersi applicabili pur nel silenzio della legge, essendo implicito il rispetto di esse ogni volta che non sia espressa una chiara ed esplicita volonta' in senso contrario. - da ultimo, S. nn. 224/1990 e 483/1991.

Massima n. 18016

Le direttive per le definizione degli schemi di convenzione relativi ai "progetti integrati" nel settore del trasporto - in quanto costituiscono, al pari di questi ultimo, un mezzo indispensabile per l'attuazione degli obiettivi del Piano generale dei trasporti - devono sottostare alle stesse regole di formazione previste per il Piano generale. Deve percio' ritenersi che, ove le misure di coordinamento interessino le competenze attribuite in via esclusiva alle Province autonome, la loro determinazione - in conformita' all'art. 2, comma terzo, L. n. 245 del 1984 ed all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974 - non possa prescindere dall'intesa con le Province medesime, in tal senso dovendo interpretarsi, a tutela delle competenze provinciali, la norma che prevede l'emanazione delle suddette direttive da parte del CIPET "nel rispetto dell'autonomia delle regioni". (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. c, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. massima precedente.

Massima n. 18017

Come gia' affermato dalla Corte, gli aggiornamenti del Piano generale dei trasporti, allorche' coinvolgano profili di specifico interesse delle Province autonome, devono essere determinati d'intesa con esse, in base sia alle norme di attuazione dello Statuto speciale (e, in particolare, all'art. 20, d.P.R. n. 381 del 1974) che all'art. 2, comma terzo, L. n. 245 del 1984; pertanto, in assenza di indicazioni espressamente contrarie a tale speciale disciplina, deve ritenersi che la norma che attribuisce al CIPET il potere di deliberare gli aggiornamenti con cadenza triennale, riservando alle regioni la piu' tenue forma di cooperazione costituita dal parere, non si riferisce alle Province autonome, cui resta applicabile la diversa procedura dell'intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. i, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - v. O. n. 524/1988.

Massima n. 18018

L'emanazione da parte del CIPET di direttive per il coordinamento e l'adeguamento, rispetto al Piano generale dei trasporti, di piani e programmi delle Province autonome, come quelli urbanistico-territoriali e quelli sui trasporti di interesse provinciale, i quali costituiscono esercizio di competenze provinciali esclusive, non puo' svolgersi al di fuori del modulo dell'intesa con le medesime Province, trattandosi di misure vincolanti rivolte a comporre l'esercizio di competenze primarie fra loro interferenti. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. e) ed h), della L. 4 giugno 1991, n. 186, nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Massima n. 18019

Nel vigente ordine costituzionale - della cui struttura pluralistica la ripartizione di competenze tra Stato e regioni e' elemento essenziale - non puo' lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo, l'efficacia di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali; sono percio' lesive delle competenze delle Province autonome le norme che dispongono la perdita di efficacia dei piani e programmi provinciali e dei relativi provvedimenti attuativi, nonche' il venir meno dei finanziamenti pubblici alle opere ivi previste, come conseguenze del parere negativo del CIPET circa la conformita' dei suddetti piani provinciali al Piano generale dei trasporti ed alle relative misure di coordinamento (la valutazione negativa di conformita' a tali atti, determinati d'intesa con le Province autonome, non potendo avere, del resto, altro effetto che di riattivare le procedure di intesa al fine di addivenire a un pronto adeguamento). Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. m, quarta e quinta proposizione, della L. 4 giugno 1991, n. 186.

Massima n. 18020

La previsione del potere del CIPET di emanare direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina dei contributi nel settore rispetto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, non lede le competenze spettanti alle Province autonome, atteso il carattere di indicazioni tecnico-politiche o di suggerimenti connaturato alle suddette direttive e la possibilita' del Legislatore, e, rispettivamente, dell'Esecutivo, di valutare, nella loro incontestabile liberta' di apprezzamento, se e in che misura tradurre le proposte in leggi o regolamenti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. g, L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 18021

Il potere del CIPET di formulare proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA s.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto non solo non comporta vincoli, ma e' comunque diretto nei confronti di istituti non dipendenti dalle regioni o dalle province autonome, onde la sua previsione non e' lesiva delle competenze di queste ultime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. n, della L. 4 giugno 1991, n. 186, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, comma primo; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere e) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET), nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera m), quarta e quinta proposizione, della citata legge n. 186 del 1991;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere c) ed i), della citata legge n. 186 del 1991, sollevate, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17 e 18, all'art. 14, primo comma (solo dalla Provincia di Bolzano), e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere a), b) e g) della citata legge n. 186 del 1991, sollevate, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17 e 18, all'art. 14, primo comma (solo dalla Provincia di Bolzano), e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera n), della citata legge n. 186 del 1991, sollevata, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17 e 18, all'art. 14, primo comma, e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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