Corte costituzionale
Sentenza n. 366/1992
Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 366/1992
- Data di deposito
- 27 luglio 1992
- Data di decisione
- 9 luglio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:366
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 1, comma 5, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 2, comma 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 2, comma 7, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 35, comma 1, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 25, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 23, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 24, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 28, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 26, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 27, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 12, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 13, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 9, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 8, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 14, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 17, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 10, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 11, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 15, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 5, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 34, comma 9, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 21, comma 1, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 21, comma 2, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 6, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 6, comma 3, statuto Regione Trentino Alto Adige n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, comma 5, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 29, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 30, comma 2, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 4, comma 1, lett. d), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 4, comma 1, lett. c), legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 16, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 7, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 38, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 32, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 18, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
Parametri
- art. 8, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 18772
Secondo il costante orientamento della Corte, al fine del vaglio, 'in limine litis', della sussistenza in concreto, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, dell'interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate e al fine di determinare inequivocabilmente il contenuto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita', sussiste a carico della parte ricorrente l'onere di motivare in relazione a ognuna delle disposizioni contestate. Pertanto, nella specie, va ritenuta carente di motivazione una generica censura prospettata nei confronti della totalita' delle disposizioni contenute nella legge, non sussistendo, tra le disposizioni denunziate, colpite da contestazioni adeguatamente motivate e le restanti statuizioni della legge, un legame logico, tale da poter consentire l'esclusione delle motivazioni addotte nei confronti delle prime alle altre disposizioni. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della intera l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione, nonche' all'intero titolo VI del medesimo Statuto, come attuato dall'art. 5, l. 30 novembre 1989, n. 386). - S. nn. 517/1987, 483/1991, 960/1991 e 212/1991.
Massima n. 18773
Lo svolgimento delle funzioni afferenti alla "protezione della natura" avviene - come ribadito dalla Corte - in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle Regioni (o delle Province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione in ossequio al generale principio di leale cooperazione: e non v'e' dubbio che l'intesa sia la forma di cooperazione ragionevolmente adeguata rispetto all'ipotesi di competenze statali interferenti con competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a enti dotati di autonomia speciale. - S. nn. 1029/1988, 337/1989.
Massima n. 18774
L'art. 1, quinto comma, della legge-quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394, nello stabilire forme di cooperazione e di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali nella tutela e gestione delle aree naturali protette, ai sensi degli artt. 81, d.P.R. n. 616 del 1977 e 27 l. n. 142 del 1990, enuncia un principio generale ispiratore della complessiva intelaiatura della legge, non applicabile direttamente e immediatamente in specifici ambiti di competenza provinciale, ma avente svolgimenti puntuali nelle successive disposizioni e che e' posto tuttaltro che irragionevolmente in relazione alle funzioni afferenti alla "protezione della natura" (v. massima B). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata, con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18775
Posto che le competenze relative all'individuazione delle aree protette, alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali, spettano allo Stato - qualunque sia l'ubicazione dell'area, ove l'interesse considerato sia non irragionevolmente ritenuto d'importanza nazionale o internazionale, non viola l'autonomia della provincia di Bolzano, bensi' risulta conforme al principio di leale cooperazione in materia (v. massima B), che l'esercizio di tali competenze, in relazione ad aree ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome, sia attribuito allo Stato e vincolato ad un'intesa con la Regione o la Provincia interessata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, sesto comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione). - S. n. 1029/1988.
Massima n. 18776
Nell'art. 2, settimo comma, della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, e' del tutto assente una espressa ed univoca volonta' di modifica delle norme di attuazione degli statuti speciali e pertanto - in applicazione di principi costantemente affermati dalla Corte - nel silenzio della norma, le procedure di intesa previste dal d.P.R. di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige n. 279 del 1974, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio (art. 3), sono da ritenersi applicabili anche nella fattispecie concernente la classificazione e l'istituzione di parchi nazionali e di riserve naturali statali ricadenti nel territorio delle Province autonome (cfr. art. 35, primo comma, stessa l. n. 394 del 1991). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione). - S. nn. 517/1987, 37/1991 e 49/1991.
Massima n. 18777
L'art. 35, primo comma, della legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, secondo cui all'adeguamento ai principi posti dalla legge stessa - da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio - deve provvedersi, per quanto concerne il Parco nazionale dello Stelvio, in base all'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 279 del 1974), non viola l'autonomia provinciale. La norma infatti, ha il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nel predetto art. 3, senza apporvi alcuna modifica ne' nei suoi confronti puo' addursi la mancata indicazione dei principi stessi, i quali invece dovranno essere individuati in via interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate. E poiche' l'intesa, come tale, non puo' essere ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini - ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire - non si puo' negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversita' della natura delle competenze incise, dalla legge medesima, contenente una disciplina organica e programmata delle aree naturalistiche protette. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 aggosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18778
A norma dell'art. 22, secondo comma, della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, devono intendersi come norme di riforma economico-sociale - e, in quanto tali, applicabili anche alle materie di competenza esclusiva - soltanto i principi, tra quelli enunciati dalla disposizione stessa, relativi alla partecipazione degli enti locali, alla istituzione e alla gestione delle aree protette, nonche' alla pubblicita' degli atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la definizione del piano del parco, cosi' da escludersi che il legislatore abbia voluto considerare applicabili alle Province autonome, in qualita' di principi fondamentali della materia, gli articoli ricompresi nel titolo III della legge stessa (artt. 22 - 28) riguardanti le aree naturali protette regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 - 28 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione). - In ordine al rilievo che non e' certo sufficiente, ne' necessaria, l'autoqualificazione delle norme come principi di riforma economico-sociale, v. S. nn. 85/1990 e 349/1991.
Massima n. 18779
Le disposizioni della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, di cui agli artt. 8 (aree naturali protette nazionali), l'art. 9 (ente parco), l'art. 10 (la comunita' del parco), l'art. 11 (il regolamento del parco), l'art. 12 (il piano del parco), l'art. 13 (il regime di interventi, impianti ed opere nel territorio del parco), l'art. 14 (iniziative per la promozione economica e sociale), l'art. 15 (acquisti, espropriazioni e indennizzi) e l'art. 17 (le riserve naturali statali), sono dirette a sostituire - peraltro in conformita' ai principi affermati dalla Corte in sede di interpretazione di tale norma - l'art. 83 del d.P.R. 616 del 1977, la cui ripartizione di competenze in tema di protezione della natura, era stata recepita dal d.P.R. di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige n. 526 del 1987. L'abrogazione di detto art. 83 comporta quindi che non possa essere addotta la lesione delle competenze provinciali attribuite dal d.P.R. n. 526 del 1987, facendo valere come parametro di legittimita' disposizioni non piu' in vigore e, anzi, sostituite in via definitiva dalle nuove norme. Gli articoli in questione non comportano, conseguentemente, violazione delle competenze della Provincia di Bolzano, il che va detto, in particolare per l'art. 14, quinto comma, la cui previsione circa l'organizzazione di corsi di formazione a cura dell'Ente-parco, attinente ad attivita' del tutto interne al funzionamento dei parchi e alle finalita' proprie di questi ultimi, estranee alla materia della formazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 - 15 e 17 della l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 -Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione). - S. n. 1029/1988.
Massima n. 18780
Il tipo di composizione paritetica dettato dall'art. 3 della l. n. 394 del 1991, per il Comitato per le aree naturali protette, e' commisurato, secondo una scelta discrezionale del legislatore tutt'altro che marginale, alla qualita' delle competenze assegnate a tale organo (individuazione, classificazione, adozione di un programma triennale in relazione alle aree naturali protette, indicazione di termini al riguardo) e soddisfa sia l'esigenza della cooperazione paritaria fra lo Stato e le regioni, sia l'istanza di rappresentanza degli interessi propria dell'ente regionale (o provinciale) nel cui territorio rientra l'area protetta, senza che risulti compromessa, per le regioni e province, la possibilita' di verificare - con specifico riferimento al programma triennale - la legittimita' dei singoli interventi attuati nell'ambito, di tali ampi poteri di pianificazione o la loro competenza alla individuazione dell'area protetta di rilievo regionale o provinciale. Ne' rileva, in contrario, che non sia garantita nell'ambito del Comitato stesso, la presenza di un delegato della Provincia di Bolzano tra i rappresentanti regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, primo comma, lett. a) e b), l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18781
Non e' affatto irragionevole, in relazione alle funzioni attribuite alla Consulta tecnica per le aree naturali protette, la quale e' chiamata ad esprimere pareri di natura tecnico-scientifica, diretti a costituire un elemento di conoscenza specialistica rispetto alle scelte attribuite alla competenza del Comitato per le aree naturali protette (v. massima I), che la composizione di tale organo sia delimitata a "aspetti particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura" designati da associazioni e da enti di alto prestigio scientifico predeterminati dalla stessa legge n. 394 del 1991, e non estesa anche a rappresentanti delle regioni e delle province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 3, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso in data 11 gennaio 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18782
Non comporta lesione dell'autonomia della Provincia di Bolzano l'attribuzione al Consiglio dei Ministri del potere sostitutivo, da esercitarsi in caso di ritardi nell'attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, adottato dal Comitato per tali aree (art. 5, l. n. 394 del 1991): esso e' infatti legittimato dalla sussistenza di un rilevante interesse statale sotteso alla programmazione degli interventi per la protezione della natura, e risponde pienamente, per quanto concerne il procedimento indicato dalla norma, ai requisiti di validita' piu' volte enunciati dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 5 l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione). - S. nn. 177/1988, 85/1990, 37/1991, 38/1991, 49/1991.
Massima n. 18783
E' conforme al principio inerente alla ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome) che riserva alla competenza dello Stato i rapporti internazionali, e alle regioni o le province autonome interessate soltanto attivita' consultive o di proposta in merito ad essi, l'art. 34, nono comma, l. n. 394 del 1991, il quale attribuisce al Ministro degli affari esteri il potere di concordare con altri Stati, sentite le regioni e le province autonome interessate, forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazione di accesso in relazione ad aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree d'interesse naturalistico situate in territori stranieri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 34, nono comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione). - S. nn. 179/1987, 564/1988.
Massima n. 18784
L'attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette terrestri di rilievo nazionale e internazionale, anche se comprese nel territorio della Provincia di Bolzano e al Corpo forestale dello Stato della sorveglianza sulle predette aree (art. 21, l. n. 394 del 1991) attua una ripartizione di competenze in armonia con precedenti affermazioni della Corte che corrisponde ai principi costituzionali esistenti in materia. La norma infatti, deve essere letta in connessione con il successivo art. 27 che, per le aree protette di rilievo regionale (o provinciale), assegna alle regioni (o province autonome) l'analogo compito di vigilanza e sorveglianza, e rimette alla definizione di apposite convenzioni fra le regioni interessate e il Corpo forestale dello Stato l'affidamento a quest'ultimo dei compiti di sorveglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 21, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18785
L'attribuzione all'ente-parco di compiti di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza (art. 21, secondo comma, l. n. 394 del 1991) concerne attivita' relativa a membri del Corpo forestale dello Stato e quindi riguarda, dato il rapporto di dipendenza statale di questi ultimi, una materia riservata allo Stato (v. art. 40, d.P.R. n. 616 del 1977). Cio' comporta, fra l'altro, che la formazione professionale di cui parla la norma non puo' essere riferita ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato aventi sede nella Provincia di BOlzano, a causa del trasferimento alle attribuzioni della predetta Provincia delle relative competenze (v. artt. 8, n. 21, dello Statuto, 1 e 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 21, secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18786
I poteri attribuiti al Ministro per l'ambiente in ordine all'espropriazione e all'indennizzo per i vincoli derivanti dall'istituzione del parco nazionale e per i danni provocati dalla fauna selvatica, attengono alla materia della disciplina dei parchi nazionali risultante (v. art. 25 stessa legge) nella competenza statale. Peraltro, ove tali poteri,interferiscano con le competenze della Provincia di Bolzano,si rende necessario, a pena d'invalidita', il ricorso ad adeguate forme di cooperazione fra lo Stato e la Provincia stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 15 l. 6 dicembre 1991 n. 394 sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione).
Massima n. 18787
La previsione secondo cui le misure di salvaguardia che il Ministro dell'ambiente e le regioni possono adottare in caso di necessita' ed urgenza debbano essere esaminate dal Comitato per le aree naturali protette, (art. 6, l. n. 394 del 1991) esclude che in ordine al procedimento dettato per tali misure sussista una qualsiasi lesione delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Provincia di Bolzano e induce a delimitare agli ambiti di competenza statale il potere del MInistro dell'ambiente, in conformita` a quanto previsto, del resto, dall'art. 23 della legge impugnata, per il quale il potere di disporre le misure di salvaguardia nelle aree di interesse regionale spetta al legislatore regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6 l. 6 dicembre 1991,n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18788
Le competenze di tipo esclusivo spettanti alla Regione Sardegna e alla Provincia di Bolzano in materia urbanistica non possono considerarsi violate dall'attribuzione al Ministro dell'ambiente (art. 6, terzo comma, l. n. 394 del 1991) del potere di adottare, con provvedimento motivato, misure di salvaguardia, vietando, anche nei centri edificati, attivita', gia' vietate dalla stessa disposizione fuori di tali centri, come l'esecuzione di nuove costruzioni, la trasformazione di quelle esistenti ecc..,e di consentire altresi', sempre con provvedimento motivato, deroghe a tali misure. Tali poteri, infatti, restano confinati nell'ambito delle attribuzioni statali in tema di protezione della natura; inoltre - cio' che soprattutto rileva - restando salva l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 59 del 1987, il Ministro e' abilitato ad esercitarli solo dopo "sentite le regioni e gli enti locali interessati". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6, terzo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con i ricorsi della Regione Sardegna e della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18789
Il divieto di istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, cosi' precludendo una tutela regionale integrativa (parco, riserva) rispetto a quella statale (art. 22, quinto comma, l. n. 394 del 1991) e' posto ragionevolmente in relazione ai principi di cooperazione ispiratori della legge stessa (art. 2, sesto e settimo comma; v. massima C). Al riguardo non e' comunque impedito alla regione - secondo principi gia' affermati dalla Corte - di adottare, disciplinando materie di propria attribuzione, interferenti con la gestione del parco o della riserva statale, e nel rispetto delle competenze dello Stato, norme volte a rafforzare la tutela della natura perseguita con l'istituzione da parte dello Stato delle sopraindicate aree protette. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 22, quinto comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna,in riferimento agli artt. 3 e 6, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. nn. 1029/1988, 1031/1988.
Massima n. 18790
In base ai criteri fissati nella ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ritenuti piu' volte non incostituzionali, i poteri sanzionatori a tutela dell'ambiente naturale attribuiti al legale rappresentante dell'organo di gestione dell'area naturale protetta (artt. 29 e 30 l. n. 394 del 1991) sono da ritenersi riservati allo Stato - quali poteri accessori rispetto all'esercizio di proprie competenze - in relazione alle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, mentre per le aree protette di rilievo regionale (o provinciale), le norme riguardanti i poteri in questione, poiche' attinenti all'organizzazione di enti sottoposti ai poteri di regolazione statale, hanno efficacia dispositiva, nel senso che sono applicabili in relazione alle predette aree fino a tanto che la regione o la provincia autonoma non adottino una disciplina nell'esercizio di proprie competenze. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 30, secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - e relative norme di attuazione).
Massima n. 18791
L'attivita' di definizione del riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario e di previsione di contributi in conto capitale relativamente alle attivita' nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse e relativamente ai progetti delle regioni riguardanti l'istituzione di dette aree, comprese tra gli oggetti del programma triennale per le aree naturali protette (art. 4, primo comma, lett. c) e d) l. n. 394 del 1991) in quanto non riguardanti la concreta attribuzione di tali somme non si pongono affatto in contrasto con le norme di coordinamento finanziario delle province autonome, stabilite dall'art. 5 l. 30 novembre 1989, n. 386, le quali dispongono semplicemente che i finanziamenti previsti da leggi statali da ripartire fra le regioni vanno assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c) e d) l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Massima n. 18792
I contributi ordinari e straordinari dello Stato indicati dall'art. 16, l. n. 394 del 1991, quali entrate dell'Ente-parco da destinare al conseguimento dei suoi fini istitutivi, non fanno parte dei finanziamenti da ripartirsi tra le regioni a statuto ordinario e assegnati alle Province autonome (art. 5, l. n. 386 del 1989) nell'ambito dei principi della relativa autonomia finanziaria, bensi' afferiscono al finanziamento di detto ente che e' un'istituzione giuridica strumentale rispetto all'esercizio di competenze statali vertenti su aree protette di interesse nazionale o internazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Massima n. 18793
I finanziamenti statali e regionali previsti, come misure di incentivazione a sostegno di interventi da parte di comuni e province il cui territorio e' compreso in tutto o in parte in un parco nazionale o regionale, dall'art. 7 della legge n. 394 del 1991, si pongono su un piano nettamente distinto dai finanziamenti statali alle regioni di cui l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impone l'estensione alle Province autonome, ed e' quindi senz'altro priva di base la censura di violazione, da parte del primo, per contrasto con il secondo, dell'autonomia finanziaria della Provincia di Bolzano. E' altresi' da escludere che l'indicato art. 7 della legge n. 394, incida sulle competenze della Provincia riguardo al Parco dello Stelvio definite dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, a questo proposito dovendo anche considerarsi che l'art. 35, primo comma, della medesima legge prevede che l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi stabiliti con la nuova legge sulle aree protette deve avvenire proprio attraverso la procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Massima n. 18794
L'art. 38 della legge n. 394 del 1991, concernente la copertura finanziaria per gli oneri connessi all'applicazione della legge stessa, si pone al di fuori dell'ambito di operativita' dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, che a sua volta riguarda la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di finanziamenti statali alle regioni. Non puo' quindi riconoscersi in essa alcuna violazione della autonomia finanziaria della Provincia di Bolzano sotto il dedotto profilo del contrasto con tale articolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, legge 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso della Provincia di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
Massima n. 18795
I vincoli, sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette e alla disciplina della caccia, costituiti dal divieto della caccia nella zona protetta e dalla limitazione della stessa nelle zone contigue, ineriscono alle finalita' essenziali della protezione della natura e trovano fondamento nella stessa previsione costituzionale di tale tutela attraverso lo strumento delle aree naturali protette. Non puo' quindi ritenersi lesivo della competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia di caccia il vincolo posto al riguardo dall'art. 32, terzo comma, della legge n. 394 del 1991 col disporre che all'interno delle zone contigue alle aree protette le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
Massima n. 18796
Secondo l'interpretazione che deve essere data dell'art. 18, primo comma, l. n. 394 del 1991, in collegamento con l'art. 2, sesto e settimo comma, stessa legge, e che peraltro si conforma alle precedenti leggi in materia, gia' ritenute legittime dalla Corte, si rende necessaria l'intesa con la Regione autonoma della Sardegna ogni qual volta le aree protette classificate come di rilievo nazionale (o internazionale) o erette a parco marino di interesse nazionale (o internazionale) ovvero a riserva marina statale, rientrino nel territorio della regione stessa. Cade percio' la censura di violazione di competenza, formulata dalla ricorrente in base all'assunto che l'intesa non fosse nel caso richiesta. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, l. 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata con ricorso dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). - S. nn. 1031/1988 e 125/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo VI del medesimo Statuto, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lett. a) e b), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo comma, 34, nono comma, e 35, primo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett. c) e d), 16 e 38 della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze