Corte costituzionale
Sentenza n. 358/1992
Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 358/1992
- Data di deposito
- 23 luglio 1992
- Data di decisione
- 8 luglio 1992
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:358
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 274 del 12 settembre 1991
Parametri
- art. 9, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
Massime
Massima n. 18731
Riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano contro il decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 12 settembre 1991, contenente "direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico", in seguito all'emanazione, in materia, di altro decreto dello stesso Ministro, in data 5 febbraio 1992, deve ritenersi venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione della controversia. Con le modifiche apportate dal nuovo decreto al provvedimento impugnato, e particolarmente con quelle relative alla introduzione di un nuovo comma, secondo il quale, in attesa di specifiche disposizioni, "nulla e' innovato per la Regione Sicilia e per le Province autonome di Trento e Bolzano", e alla soppressione del capoverso dell'art. 5, che prevedeva l'istituzione di una apposita conferenza per gli ispettori della Provincia di Bolzano, la denunciata lesione delle competenze attribuite alle Province autonome in materia di istruzione elementare e secondaria, dall'art. 9, n. 2 dello Statuto speciale, cosi' come attuato dal d.P.R. n. 89 del 1983, non e' infatti piu' ipotizzabile, e pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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