Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1992

Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 358

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
358/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:358

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 274 del 12 settembre 1991

Parametri

  • art. 9, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983

Massime

Massima n. 18731

Riguardo al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano contro il decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 12 settembre 1991, contenente "direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico", in seguito all'emanazione, in materia, di altro decreto dello stesso Ministro, in data 5 febbraio 1992, deve ritenersi venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione della controversia. Con le modifiche apportate dal nuovo decreto al provvedimento impugnato, e particolarmente con quelle relative alla introduzione di un nuovo comma, secondo il quale, in attesa di specifiche disposizioni, "nulla e' innovato per la Regione Sicilia e per le Province autonome di Trento e Bolzano", e alla soppressione del capoverso dell'art. 5, che prevedeva l'istituzione di una apposita conferenza per gli ispettori della Provincia di Bolzano, la denunciata lesione delle competenze attribuite alle Province autonome in materia di istruzione elementare e secondaria, dall'art. 9, n. 2 dello Statuto speciale, cosi' come attuato dal d.P.R. n. 89 del 1983, non e' infatti piu' ipotizzabile, e pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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