Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1992

Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:355

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 266 del 11 agosto 1991
  • legge n. 266 del 11 agosto 1991
  • art. 2, comma 1, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991
  • art. 3, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991
  • art. 5, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991
  • art. 1, comma 1, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991
  • art. 4, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991
  • art. 6, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991
  • art. 2, decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991

Parametri

  • art. 9, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 18640

L'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) e' il Presidente del Consiglio dei ministri e pertanto l'atto introduttivo di tale giudizio deve essere notificato personalmente a quest'ultimo, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione presso la sola Avvocatura generale dello Stato. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione promosso, con ricorso in data 8 febbraio 1992 dalla Regione Lombardia, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, recante "Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni"). - V., rispettivamente, s. nn. 215/1988, o. nn. 652/1988, 653/1988; s. nn. 13/1960 e 548/1989.

Massima n. 18641

Come gia' affermato dalla Corte, "il volontariato costituisce, non gia' una materia, ma un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di piu' individui". Pertanto, la disposizione della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che impone agli istituti di credito e alle casse di risparmio l'accantonamento di quote di utili per la costituzione di fondi speciali presso le regioni, destinati ad istituire (tramite gli enti locali) centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato (art. 15), rientra nella materia dell'ordinamento degli istituti di credito, che e' di spettanza statale. - V. S. n. 75/1992.

Massima n. 18642

Nel sistema istituito dal legislatore in tema di volontariato con legge-quadro n. 266 del 1991, non c'e' spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale. E' conforme a detto sistema e non lede quindi l'autonomia delle Province autonome, l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - emanato in attuazione di detta legge-quadro - il quale prevede la costituzione presso ogni regione (o provincia autonoma) di un fondo speciale, in cui sono contabilizzate le quote di utili accantonate presso gli enti e le casse di risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto (v. massima B) - precisando che "tali somme costituiscono patrimonio separato, avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse" - e che concerne un trasferimento di somme di natura meramente contabile, poiche', fino alla utilizzazione per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, le somme in questione restano nella disponibilita' dei soggetti che sono tenuti a erogarle. Spetta, pertanto, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati, nelle relative parti, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992. - V. S. 75/1992.

Massima n. 18643

L'articolo 15 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 esclude, in base ad una valutazione non incostituzionale - chiaramente diretta a tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da qualsivoglia autorita' o soggetto pubblico - le regioni o le province autonome dal circuito relativo sia alla utilizzazione e alla erogazione delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali sia alle attivita' di controllo dei comitati di gestione nei confronti dei centri di servizio. Pertanto, gli art. 3, 1, primo comma e 5 del d. del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, che, in coerente attuazione della legge suddetta ribadisce tali esclusioni, non da' luogo a lesione delle competenze delle province autonome. Spetta, quindi, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui agli artt. 1, primo comma, 3, e 5 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati nelle relative parti, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992.

Massima n. 18644

L'art. 4 del d. del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti dalle commissioni di volontariato, non interviene a ripartire meterie tra gli ambiti di competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo Stato, ma determina, invece, le finalita' generali in vista del raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio stessi ed il cui perseguimento sara' soggetto alla disciplina statale ovvero a quella regionale (o provinciale), a seconda che le attivita' di volontariato poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome), senza con cio' pregiudicare l'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite alle province autonome. Spetta, pertanto, allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalita' di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome, di cui all'art. 4 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, sono rigettati nella relativa parte i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in data 11 febbraio 1992.

Massima n. 18645

Come gia' precisato dalla Corte, nella costituzione - prevista dall'art. 15 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 - di fondi speciali presso le regioni o le province autonome, si e' inteso individuare non gia' una funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma, piu' semplicemente, la collocazione e la operativita' spaziale dei fondi stessi, che, in quanto destinati a finanziare centri di servizio a sostegno delle organizzazioni di volontariato, sono gestiti direttamente da queste. Considerato entro tale contesto legislativo - cosi' definito sulla base di una interpretazione non contrastante con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province autonome) - l'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, emanato in attuazione dell'art. 15, terzo comma, della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 (v. massima B), demandando alle Province autonome la disciplina di determinati oggetti - quali l'istituzione e la gestione di fondi speciali, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di funzionamento dei centri di servizio - mediante un semplice atto amministrativo, privo di qualsiasi base legislativa, produce un'illegittima interferenza nei confronti delle competenze costituzionalmente imputate all'autonomia delle Province stesse. Non spetta quindi allo Stato demandare, con decreto ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, e' annullato l'art. 6 del citato decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991. - Cfr. S. n. 75/1992.

Massima n. 18646

Secondo quanto gia' affermato dalla Corte, lo Stato, nello stabilire la composizione di organi sottoposti alle proprie competenze eppur comprendenti rappresentanze dirette o indirette delle regioni o delle province autonome, non puo' esso stesso individuare gli organi o gli uffici regionali o provinciali da includere nella predetta composizione, ma dovra' lasciare che siano le regioni o le province autonome, nell'esercizio della propria potesta' in tema di organizzazione interna, a designare le rappresentanze di propria competenza o a individuare i propri organi o uffici destinati a rappresentare l'ente di appartenenza. Al riguardo, la designazione diretta da parte del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - attuativo della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 - degli organi regionali e provinciali che debbano partecipare - o che siano tenuti a nominare ulteriori rappresentanti - al Comitato di gestione dei fondi speciali per il volontariato, costituisce - pur se detti comitati non possono fondatamente essere considerati organi regionali (o provinciali) (v. massima B) - un'indubbia lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alle province autonome in materia di ordinamento degli uffici provinciali o di organizzazione interna. Non spetta, pertanto, allo Stato individuare l'organo regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al predetto Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonche' l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti, nel Comitato stesso, delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale) e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991. - S. nn. 75/1992, 407/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 ("Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni");

dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome di cui agli artt. 1, 2, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, rigetta, per le parti citate, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento indicati in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato individuare l'organo regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale) e, conseguentemente, annulla in parte qua l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991;

dichiara che non spetta allo Stato demandare, con decreto ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del decreto da ultimo citato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze