Corte costituzionale
Sentenza n. 352/1992
Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 352/1992
- Data di deposito
- 23 luglio 1992
- Data di decisione
- 8 luglio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 9, n. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 4, comma 2, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 8, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 5, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 3, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 6, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 4, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 7, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 4, comma 9, legge n. 362 del 8 novembre 1991
- art. 11, legge n. 362 del 8 novembre 1991
Massime
Massima n. 18657
Le norme dell'art. 4 della legge statale n. 670 del 1991, relative alle procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e ai requisiti soggettivi per la partecipazione agli stessi, rispondono alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale e al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome. Non ledono quindi le competenze di queste ultime ne' l'obbligo di indire, con periodicita' prefissata e vincolante per tutto il territorio nazionale, i concorsi provinciali per il conferimento di dette sedi - rispondendo la previsione stessa alla necessita' di garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico, nonche' alla esigenza di evitare la formazione di situazioni di fatto, collegate alla gestione provvisoria di farmacie senza concorso - ne' tantomeno l'ammissione ai concorsi in questione anche di cittadini di Stati membri della Comunita' europea. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, l. 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - V. le leggi 28 febbraio 1981, n. 34 e 22 dicembre 1988, n. 892, emanate a sanatoria delle situazioni di fatto relative alla gestione provvisoria senza concorso.
Massima n. 18658
Il potere sostitutivo che la legge n. 362 del 1991 attribuisce al Ministro della sanita' nei confronti delle Province autonome, in caso di ritardo nell'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, pur essendo evidentemente finalizzato ad evitare ogni tendenza dilatoria, idonea a determinare nuovamente situazioni di gestione provvisoria, destinate a consolidarsi nel tempo, costituisce, per l'ampiezza dell'intervento previsto - che affida l'intera procedura ad un commissario "ad acta" nominato dal Ministro, pur nell'adempimento di un solo atto - e le modalita' con le quali si provvede alla nomina del commissario stesso, una compressione eccessiva ed ingiustificata dell'autonomia delle Province medesime, anche in relazione alla disciplina stabilita per il compimento di atti in sostituzione dell'amministrazione regionale (l. 23 agosto 1988 n. 400, art. 3, d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197), la quale richiede una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. E' pertanto illegittimo l'art. 4, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Massima n. 18660
La disciplina statale di cui agli artt. 4 e 11, della l. n. 362 del 1991, nelle parti concernenti la titolarita' e la sostituzione nella gestione delle farmacie e le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, mentre per quanto riguarda i principi circa la diretta responsabilita' del titolare, la prefissata temporaneita' della sostituzione, la tipicita' delle cause che vi possono dar luogo e i requisiti di capacita' del sostituto, pone dei limiti che le Province autonome, nell'esplicarsi dell'autonomia legislativa ed amministrativa ad esse garantite, sono tenute a rispettare, per quanto concerne le disposizioni di dettaglio ivi contenute, essa rappresenta invece normativa di carattere suppletivo, destinata a cedere di fronte a disposizioni legislative provinciali, anche preesistenti, non in contrasto con i principi e gli indirizzi di fondo desumibili della medesima l. n. 362 del 1991. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, nono comma, e 11, legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nono comma, e dell'art. 11 della predetta legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige), dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, della predetta legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige), dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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