Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:35
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 39 del 19 giugno 1991
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 39 del 19 giugno 1991
- art. 5, comma 1, legge della Regione siciliana n. 39 del 19 giugno 1991
- art. 5, comma 2, legge della Regione siciliana n. 39 del 19 giugno 1991
- art. 5, comma 3, legge della Regione siciliana n. 39 del 19 giugno 1991
- art. 6, comma 5, legge della Regione siciliana n. 39 del 19 giugno 1991
Parametri
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 17963
L'invio tardivo al Commissario dello Stato della legge regionale siciliana approvata - dovuto a festivita' dell'ultimo dei tre giorni utili - non si traduce in vizio formale dell'atto, ma comporta soltanto che il (successivo) termine di cinque giorni dato al Commissario per l'impugnazione della medesima legge decorra dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio di essa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione siciliana - della questione di costituzionalita' dell'intera legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1-2 maggio 1991, comunicata al Commissario dello Stato oltre il termine statutario di tre giorni, e successivamente promulgata come legge 19 giugno 1991 n. 39). - S. nn. 365/1990, 484/1991 e 493/1991.
Massima n. 17964
Il limite del "diritto privato" - cui e' assoggettata la legislazione regionale - e' inteso ad assicurare su tutto il territorio nazionale una uniformita' di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, in guisa da consentire lo svolgimento, in condizioni di formale eguaglianza, delle liberta' ad essi garantite. - S. nn. 72/1965, 154/1972, 151/1974, 38/1977 e 691/1988.
Massima n. 17965
Il limite del "diritto privato" vieta alle leggi regionali di derogare alla normativa statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle societa', ma non anche in quella dei rapporti intercorrenti tra la societa' privata e l'amministrazione regionale, sempreche' le deroghe previste siano ragionevolmente collegate alle finalita' pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze assegnate alle Regioni e non contrastino, neppure indirettamente, con i principi civilistici desumibili dalla legislazione statale vigente.
Massima n. 17966
La norma regionale siciliana che - in deroga all'art. 2247 cod. civ. - dispone la costituzione di una societa' finanziaria con capitale interamente sottoscritto dalla Regione, non viola il limite del "diritto privato", cui e' assoggettata la legislazione regionale, sia in quanto non tocca la sfera dei rapporti tra soggetti privati ma regola un aspetto (la sottoscrizione iniziale del capitale societario) inerente ai rapporti tra regione e societa' privata che connotano in modo essenziale la strumentalita' di quest'ultima rispetto alla prima; sia in quanto non contrasta con alcun principio civilistico della legislazione statale, tale non potendosi ritenere il divieto di costituzione di societa' unipersonali, al cui superamento e' orientata l'evoluzione normativa a livello comunitario (direttiva CEE 89/667, artt. 2 e 6) e di legislazione attuativa (artt. 1, comma secondo, L. n. 218 del 1990, e 6, decr, legisl. n. 356 del 1990). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana - della questione di costituzionalita' dell'art. 4, comma secondo, L. reg. 19 giugno 1991 n. 39).
Massima n. 17967
L'art. 5, comma primo, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto riserva alla stessa Regione la nomina del Presidente di una societa' finanziaria regionale - e' in contrasto con l'art. 2380, comma quarto, cod. civ., che attribuisce tale potere al consiglio di amministrazione della S.p.a., e viola, pertanto, il limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Massima n. 17968
L'art. 5, comma secondo, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto dispone che il presidente di una societa' finanziaria regionale resti in carica cinque anni, con possibilita' di essere confermato - e' in palese contrasto con il limite massimo (triennale) di durata della carica previsto dall'art. 2383 cod. civ., e viola, pertanto, il limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme disciplina generale di fonte statale. Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Massima n. 17969
L'art. 5, comma terzo, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto non prevede la nomina del direttore generale di una societa' finanziaria regionale prima della stessa costituzione di essa - e' in contrasto con il principio del diritto societario attinente all'autonomia organizzativa della societa' e, in particolare, con il rilievo che i poteri del direttore generale non possono non derivare dall'atto costitutivo o da una deliberazione dell'assemblea societaria; consegue a cio' la violazione del limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Massima n. 17970
L'art. 6, comma quinto, L. Reg. Siciliana 19 giugno 1991 n. 39 - in quanto prevede che la Regione possa disporre la revoca e la sostituzione degli amministratori e dei sindaci di una societa' finanziaria regionale, senza limitare tale potere agli amministratori e sindaci nominati dalla Regione stessa, si pone in contrasto con l'art. 2458, comma secondo, cod. civ., che tale limitazione impone all'analogo potere dello Stato e degli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie; consegue a cio' la violazione del limite del "diritto privato", il quale non consente alle norme regionali di regolare rapporti intersoggettivi privati - come quelli interni alla struttura societaria - in modo difforme dalla disciplina generale di fonte statale. Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto, L. reg. cit., per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, nonché dell'art. 6, quinto comma, della legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge della Regione Siciliana n. 39 del 1991, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana (R.D. lgs. 15 maggio 1946, n. 455);
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Siciliana n. 39 del 1991, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, per violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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