Corte costituzionale
Sentenza n. 317/1992
Corte cost., sent. 8 luglio 1992, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 317/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:317
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 4, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 11, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 9, legge n. 146 del 12 giugno 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18632
Per costante giurisprudenza della Corte, ogni questione di costituzionalita' deve, a pena di inammissibilita', essere definita nei suoi termini precisi, in modo da consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica del requisito della rilevanza. Pertanto, perche' sia ammissibile una questione di costituzionalita' rivolta ad un intero testo legislativo, occorre che le specifiche censure formulate siano tali da investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunciato.
Massima n. 18633
E' inammissibile - per genericita' della prospettazione - la questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 40 Cost., nei confronti dell'intero testo della L. 12 giugno 1990, n. 146 (disciplinante il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), in quanto le censure formulate non sono tali da investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunciato.
Massima n. 18634
La questione di costituzionalita' degli artt. 4, 9 e 11, L. 12 giugno 1990, n. 146 - nella parte in cui, prevedendo soltanto sanzioni disciplinari o amministrative, inibirebbero la tutela risarcitoria dei danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona - e' del tutto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', sia in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il risarcimento all'impresa datrice di lavoro del danno derivante dalla lesione di interessi meramente patrimoniali in nessun modo inquadrabili nella garanzia dell'invocato art. 2 Cost., sia perche' i cd. limiti esterni al diritto di sciopero riferibili alla salvaguardia degli interessi dell'impresa in quanto tale (pur se costituzionalmente tutelati) esulano dalla regolamentazione posta dalla legge impugnata, restando affidati ai principi e alle regole che la giurisprudenza ha elaborato al riguardo. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 40 Cost., e concernente gli artt. 4, 9 e 11, L. n. 146 cit.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata dal Pretore di Fermo con ordinanza del 16 dicembre 1991 con riferimento sia alla legge nel suo complesso sia, in particolare agli artt. 4, 9 e 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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