Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1992

Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1992
Data di deposito
3 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 3, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 1991
  • art. 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 1991

Massime

Massima n. 18117

La funzione statale di indirizzo e coordinamento si inquadra nell'ambito delle norme costituzionali relative al rapporto tra la potesta' legislativa e amministrativa dello Stato e l'autonomia delle regioni (e delle province autonome). - S. n. 150/1982.

Massima n. 18118

L'esercizio in via amministrativa della funzione statale di indirizzo e coordinamento e' giustificato solo se trovi un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale, e postula dunque l'esistenza di norme legislative che tali funzioni istituiscano con riguardo a un determinato ambito di competenza delle regioni (o delle province autonome) e che delimitino il possibile contenuto sostanziale degli atti di indirizzo e coordinamento, pena l'impossibilita' per questi ultimi di incidere validamente sull'autonomia dei suddetti enti. - S. nn. 150/1982, nonche' 338/1989, 37/1991, 49/1991 e 359/1991.

Massima n. 18119

L'art. 2, comma terzo, l. n. 400 del 1988 - al pari di altre disposizioni similari (come l'art. 4, comma primo, lett. f, s, l.) - non e' diretto ad attribuire al Governo una specifica competenza ad esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento verso le regioni o le province autonome, ma cura, piu' semplicemente, a individuare, all'interno della complessa istituzione governativa, l'organo attributario, in via diretta e immediata, della competenza a deliberare gli atti di indirizzo e coordinamento. - S. nn. 242/1989, nonche' 85/1990, 139/1990, 345/1990 e 150/1982.

Massima n. 18120

L'adozione di atti di indirizzo e coordinamento preordinati all'aggiornamento dei capitali per l'esecuzione delle opere concernenti la difesa del suolo nonche' all'integrazione e coordinamento delle attivita' conoscitive dei soggetti pubblici operanti nel medesimo settore non e' sorretta da alcuna previsione legislativa del relativo potere, ne' tale potere puo' essere validamente istituito 'ex novo' da una disposizione non legislativa - qual'e' l'art. 3 del d.P.C.m. 1 maggio 1991 - configurandosi in tale caso un esercizio illegittimo della funzione statale, lesivo dell'autonomia della ricorrente Provincia di Bolzano. Non spetta percio', allo Stato prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento indicati nell'art. 3, comma secondo e terzo del d.P.C.m. 1 maggio 1991, e va conseguentemente annullato lo stesso art. 3, secondo e terzo comma, cit.. - Sulla non riconducibilita' della funzione di indirizzo e coordinamento degli atti di cui agli artt. 2, commi primo e secondo, e 4, comma primo, l. n. 183 del 1989, v. S. n. 85/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento indicati nell'art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1' marzo 1991 (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e, conseguentemente, annulla il suddetto art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1' marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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