Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1992
Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 1991
- art. 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 1991
Massime
Massima n. 18117
La funzione statale di indirizzo e coordinamento si inquadra nell'ambito delle norme costituzionali relative al rapporto tra la potesta' legislativa e amministrativa dello Stato e l'autonomia delle regioni (e delle province autonome). - S. n. 150/1982.
Massima n. 18118
L'esercizio in via amministrativa della funzione statale di indirizzo e coordinamento e' giustificato solo se trovi un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale, e postula dunque l'esistenza di norme legislative che tali funzioni istituiscano con riguardo a un determinato ambito di competenza delle regioni (o delle province autonome) e che delimitino il possibile contenuto sostanziale degli atti di indirizzo e coordinamento, pena l'impossibilita' per questi ultimi di incidere validamente sull'autonomia dei suddetti enti. - S. nn. 150/1982, nonche' 338/1989, 37/1991, 49/1991 e 359/1991.
Massima n. 18119
L'art. 2, comma terzo, l. n. 400 del 1988 - al pari di altre disposizioni similari (come l'art. 4, comma primo, lett. f, s, l.) - non e' diretto ad attribuire al Governo una specifica competenza ad esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento verso le regioni o le province autonome, ma cura, piu' semplicemente, a individuare, all'interno della complessa istituzione governativa, l'organo attributario, in via diretta e immediata, della competenza a deliberare gli atti di indirizzo e coordinamento. - S. nn. 242/1989, nonche' 85/1990, 139/1990, 345/1990 e 150/1982.
Massima n. 18120
L'adozione di atti di indirizzo e coordinamento preordinati all'aggiornamento dei capitali per l'esecuzione delle opere concernenti la difesa del suolo nonche' all'integrazione e coordinamento delle attivita' conoscitive dei soggetti pubblici operanti nel medesimo settore non e' sorretta da alcuna previsione legislativa del relativo potere, ne' tale potere puo' essere validamente istituito 'ex novo' da una disposizione non legislativa - qual'e' l'art. 3 del d.P.C.m. 1 maggio 1991 - configurandosi in tale caso un esercizio illegittimo della funzione statale, lesivo dell'autonomia della ricorrente Provincia di Bolzano. Non spetta percio', allo Stato prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento indicati nell'art. 3, comma secondo e terzo del d.P.C.m. 1 maggio 1991, e va conseguentemente annullato lo stesso art. 3, secondo e terzo comma, cit.. - Sulla non riconducibilita' della funzione di indirizzo e coordinamento degli atti di cui agli artt. 2, commi primo e secondo, e 4, comma primo, l. n. 183 del 1989, v. S. n. 85/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento indicati nell'art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1' marzo 1991 (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e, conseguentemente, annulla il suddetto art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1' marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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