Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1992

Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1992
Data di deposito
3 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 26 febbraio 1991

Parametri

  • art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Massime

Massima n. 18003

In materia di stato giuridico del personale delle U.S.L. spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale, soltanto una competenza di attuazione, da esercitarsi nel rispetto delle regole contenute nelle leggi statali. Forzare l'ambito oggettivo di tale competenza esorbita dai limiti costituzionali relativi. - S. nn. 122/1990 e 484/1991.

Massima n. 18004

Esorbita dai limiti della competenza, meramente attuativa, della Regione Friuli-Venezia Giulia riguardo allo stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima A),la norma di legge regionale secondo la quale il dipendente U.S.L. vincitore di concorso viene collocato in aspettativa senza assegni per la durata di sei mesi, prorogabile per un uguale periodo ove necessario, con conservazione del posto occupato prima del superamento del concorso. Fra le disposizioni della legge statale vigente in materia (d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) l'art. 47, concernente l'aspettativa, non da' piu' facolta', infatti, al suddetto personale - a differenza di quanto era in precedenza previsto, nel d.P.R. 23 marzo 1969, n. 130, per i dipendenti degli enti ospedalieri - di far uso dell'istituto per i fini specifici di conservazione del posto occupato da parte di vincitore di altro concorso, cosicche', dovendosi applicare, in forza dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego, deve ritenersi vietato al legislatore regionale di introdurre una nuova figura di aspettativa, quale e' sostanzialmente quella in questione, ben precisa nelle sue finalita' e connotazioni, diverse dall'aspettativa per motivi di famiglia. L'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 26 febbraio 1991, che cosi' dispone, va percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 6 dello Statuto speciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali", riapprovata il 26 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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