Corte costituzionale

Sentenza n. 263/1992

Corte cost., sent. 10 giugno 1992, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/1992
Data di deposito
10 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:263

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1991
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1991
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1991
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1991

Parametri

  • art. 12, comma 5, lett.b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1991
  • art. 1, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 2, legge n. 135 del 5 giugno 1990

Massime

Massima n. 18596

La consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome e' prescritta per la determinazione dei "criteri generali relativi all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento" (art. 12, comma quinto, lett. b, L. n. 400 del 1988), mentre non e' obbligatoria - ma, semmai, facoltativa - per l'adozione di singoli atti di indirizzo e coordinamento, quale il d.P.R. 14 settembre 1991. (Spettanza allo Stato del potere di disporre, con tale d.P.R., indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1, L. n. 135 del 1990).

Massima n. 18597

L'indicazione, negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 settembre 1991, di rapporti di proporzionalita' tra le diverse forme di attivazione del servizio di assistenza domiciliare ai malati di AIDS, e' finalizzata ad improntare il servizio nella sua dimensione globale per l'intero territorio nazionale, mentre - nei confronti delle Regioni e della loro potesta' programmatoria - ha carattere orientativo (v. art. 4, d.P.R. cit.), nel senso che le indirizza a tener conto di un tendenziale assetto complessivo del servizio, senza privarle affatto dello spazio di disciplina necessario ad adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali. (Spettanza allo Stato del potere di disporre, con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al suddetto d.P.R., indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1, L. n. 135 del 1990).

Massima n. 18598

Il riferimento - da parte dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 settembre 1991 - a convenzioni con istituzioni di volontariato per il trattamento domiciliare dei malati di AIDS non puo' essere interpretato se non come previsione di apporti collaborativi e integrativi, ma non alternativi, rispetto all'impegno del personale ospedaliero, dovendo escludersi l'istituzione di una quota di interventi riservata al volontariato, in quanto cio' comporterebbe - rispetto alla L. n. 135/1990 - innovazioni rilevanti, incidenti sui livelli di assistenza e di terapia di malati assai gravi, e comunque tale da comportare violazione del principio di legalita' sostanziale. (Spettanza allo Stato del potere di disporre, con il d.P.R. cit., di indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1, L. n. 135 del 1990).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato disporre con l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al d.P.R. 14 settembre 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate) indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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