Corte costituzionale
Sentenza n. 245/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:245
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1991
Parametri
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 386 del 30 novembre 1988
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 127 del 21 aprile 1983
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18494
Il decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1991, contenendo norme meramente transitorie dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici per periodi limitati, e' stato emanato ai sensi dell'art. 4, comma sesto, L. n. 10 del 1991, talche' non sussiste il presupposto della censura relativa all'inosservanza del diverso procedimento - e dell'inerente obbligo di consultazione delle Province autonome - previsto per l'emanazione del regolamento governativo di cui al precedente comma quarto del medesimo articolo (e cio' anche se la mancata emanazione di quest'ultimo regolamento e' menzionata, come obiettiva circostanza, nelle premesse del d.m. impugnato). (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il suddetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991). - Per l'infondatezza della questione di costituzionalita' in via principale dell'art. 4, commi primo, terzo, quarto e quinto, L. n. 10 del 1991, v. S. n. 483/1991 (massima I).
Massima n. 18495
Per potersi esperire il rimedio del conflitto di attribuzione da parte di una regione o di una provincia autonoma, non e' sufficiente che il "cattivo esercizio" del potere si manifesti in mera illegittimita' dell'atto - sindacabile dal giudice amministrativo con i mezzi ordinari di tutela giurisdizionale - ma occorre anche che esso possa configurare una lesione o una menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente. - v. S. nn. 104/1989, 1112/1988, 747/1988, 731/1988, 559/1988, 152/1986, 191/1976.
Massima n. 18496
L'adozione, da parte del Ministro dell'industria, di norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici senza che siano stati "sentiti i ministri interessati" - come invece e' richiesto dall'art. 4, comma sesto, L. n. 10 del 1991 - e' sindacabile dal giudice amministrativo quale vizio di legittimita' del relativo atto, ma non configura una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome, necessaria per potersi esperire il rimedio del conflitto di attribuzione. (Inammissibilita', sotto il detto profilo, del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991). - v. massima precedente (e, ivi, richiami).
Massima n. 18497
La L. prov. 5 maggio 1987 n. 11 non contiene norme sulla determinazione delle zone climatiche e sull'orario di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici, sicche' la Provincia di Bolzano non puo' vantare di aver gia' esercitato proprie funzioni in materia, ne' d'altronde ha indicato il parametro costituzionale o statutario attributivo alle Province autonome di competenze legislative in ordine al funzionamento degli impianti di riscaldamento, la cui disciplina e' invece riservata all'autorita' centrale, per le implicazioni che comporta nel settore dell'approvvigionamento energetico e per le caratteristiche tecniche che la connotano, tali da essere necessariamente valutate in un quadro di uniformita'. Pertanto, con l'impugnato decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1991, lo Stato non ha invaso o menomato competenze costituzionalmente garantite alle province autonome, avendo viceversa esercitato competenze proprie dell'ambito delle funzioni di cui e' titolare. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il suddetto decreto ministeriale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991 (Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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